Medici specializzandi, nessun diritto all’indicizzazione delle borse di studio (Cass. civ. Sez. III n. 6741 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, che prescrivono per i medici specializzandi un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16/CE è un testo meramente compilativo, privo di portata innovativa in ordine alla misura dei compensi. Il d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile solo dall’anno accademico 2006-2007, non costituisce il primo atto di effettivo recepimento, ma il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale. L’inadempimento comunitario è cessato con il d.lgs. n. 257 del 1991, sicché non residua alcuno spazio per invocare violazioni del diritto dell’Unione. Le borse di studio non sono soggette a indicizzazione annuale né a rideterminazione triennale.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti medici titolari di diplomi di specializzazione conseguiti negli anni 1991-2003, avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre Ministeri, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione delle direttive comunitarie, quantificato in euro 20.000 per ogni anno di specializzazione, oltre alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dalla mancata applicazione dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale.
Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e ter cod. proc. civ. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, formulando anche istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., rilevando che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata sulle questioni proposte.
Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva fissato in lire 21.500.000 la borsa di studio per l’anno 1991, prevedendo un incremento annuale legato al tasso programmato di inflazione e una rideterminazione triennale. Tale meccanismo è stato poi bloccato, con effetto retroattivo, dalla legge n. 549 del 1995, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive.
La Corte ha ribadito che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dal suo primo Considerando, non ha portata innovativa: si prefigge soltanto di riunire in un testo unico le tre precedenti direttive, lasciando impregiudicati gli obblighi di recepimento. L’espressione “adeguata remunerazione” compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova immutata nell’Allegato I alla direttiva del 1993.
Tuttavia, lo Stato italiano aveva già adempiuto al proprio obbligo con il d.lgs. n. 257 del 1991. Il diritto dell’Unione non contiene alcuna definizione di remunerazione adeguata: la soglia va fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, con l’invalicabile limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. La Corte ha richiamato la sentenza n. 4449 del 2018 e la sentenza n. 6355 del 2018, secondo cui il nuovo sistema del d.lgs. n. 368 del 1999 è frutto di una successiva scelta discrezionale, non il primo atto di effettivo recepimento.
Quanto all’indicizzazione e all’adeguamento triennale, la Corte ha osservato che l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse, escludendo integralmente l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il blocco non è irragionevole, inserendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti erogati dallo Stato.
La Corte ha quindi escluso sia il rinvio pregiudiziale, non essendovi margini di incertezza sul diritto dell’Unione, sia la questione di costituzionalità: il differimento di una normativa più favorevole rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.
Nota della Redazione
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