Correzione dell’omessa distrazione delle spese limitata al grado di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 16181 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non gli ordinari mezzi di impugnazione, non qualificandosi la richiesta di distrazione come domanda autonoma. Il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della dichiarazione, senza che il giudice possa sindacarne la veridicità. La distrazione può però essere disposta solo se richiesta all’interno del singolo grado, restando escluso che le spese di un grado siano domandate per la prima volta in un grado successivo. Costituisce errore materiale unicamente la mancata corrispondenza tra quanto il giudice ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, emendabile con intervento di tipo amministrativo.

Il Fatto

Con istanza depositata nell’ottobre 2023, un difensore ha sollecitato la correzione dell’errore materiale di una precedente ordinanza della stessa Sezione, con cui — cassato il decreto della corte territoriale reso in sede di rinvio e decisa la causa nel merito — non era stata disposta, per i gradi anteriori all’ultimo giudizio di legittimità, la distrazione delle spese in favore dei difensori dei due gruppi di ricorrenti. Il ricorrente ha chiesto la correzione anche in favore dei codifensori e, con successiva memoria, ha lamentato la mancata liquidazione degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Il Presidente titolare della Sezione ha disposto nuova iscrizione a ruolo. L’amministrazione resistente, regolarmente avvisata della trattazione camerale, non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rimedio esperibile: in assenza di espressa indicazione legislativa, l’omessa pronuncia sulla distrazione si corregge con il procedimento degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non con i mezzi di impugnazione, poiché la relativa richiesta non è domanda autonoma. Il diritto dell’avvocato ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della dichiarazione, senza margini di verifica giudiziale.

Il Collegio richiama il principio per cui la distrazione opera come caso di sostituzione processuale, ma può essere disposta solo se richiesta dentro il singolo grado, non potendosi domandare in un grado successivo le spese di quello precedente. Su questa base distingue due situazioni.

Quanto alla fase di rinvio, l’errore è effettivamente configurabile: nel decreto che ha deciso in rinvio i difensori risultano costituiti per gli stessi gruppi di ricorrenti e avevano chiesto la distrazione; il dato era già riportato nei fatti di causa dell’ordinanza da correggere, sicché la sua omissione integra una mancata corrispondenza tra voluto e dichiarato.

Per i gradi anteriori al rinvio, invece, difetta la fattispecie: la stessa ordinanza aveva esplicitamente affermato che non risultava se i difensori fossero costituiti in ciascun grado, e il decreto di rinvio aveva reso un’unica condanna con distrazione in favore di tutti i difensori, senza distinzione tra ricorsi e gruppi. Nell’ordinanza di cassazione con rinvio, inoltre, non risultava costituito per un gruppo il difensore dell’altro. Non si tratta dunque di errore materiale, ma di consapevole valutazione, non emendabile.

Quanto agli interessi, la Corte esclude la correzione — in disparte l’ammissibilità dell’istanza proposta con memoria e senza contraddittorio — non emergendo alcuna mancata corrispondenza tra valutazione, motivazione e statuizione. L’ordinanza va pertanto corretta solo nel senso indicato in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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