Buonuscita, autonomo termine di prescrizione per il computo dell’assegno ad personam (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13825 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio concernente il computo dell’assegno ad personam non riassorbibile nell’indennità di buonuscita, il thema decidendum non attiene alla prescrizione del diritto alla buonuscita in sé, bensì alla computabilità nella buonuscita di una specifica voce stipendiale, oggetto di accertamento solo successivo. Il diritto al computo di tale voce è assoggettato a un termine prescrizionale diverso e distinto da quello che riguarda l’indennità di buonuscita, con decorrenza dal momento in cui il diritto alla percezione dell’assegno è stato accertato. Non è pertinente, a tale fine, il richiamo all’art. 20, secondo comma, d.P.R. n. 1032/1973, che concerne il diverso profilo della prescrizione dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il controricorrente, collocato in quiescenza dal 1° dicembre 1999, aveva ottenuto nel 2009, in un giudizio instaurato nei confronti del datore di lavoro, il riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno ad personam non riassorbibile, ex d.P.R. n. 325/1988 e legge n. 544/1988. Successivamente agiva nei confronti dell’INPS per conseguire il computo di tale assegno nell’indennità di buonuscita.

Il Tribunale di Vicenza accolse la domanda e la Corte d’appello di Venezia respinse l’appello dell’ente previdenziale, disattendendo l’eccezione di prescrizione. Secondo il giudice di merito, il diritto al computo era sorto solo nel 2009, con l’accertamento del diritto alla percezione dell’assegno, e l’azione nei confronti dell’INPS era stata proposta entro il termine di cinque anni dalla pronuncia. L’INPS ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’ente previdenziale deduce, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, secondo comma, d.P.R. n. 1032/1973 e 2934, 2935 e 2943 cod. civ. Sostiene, da un lato, l’inopponibilità del giudicato del 2009, non essendo stata parte del giudizio, con conseguente inidoneità a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione; dall’altro, che la prescrizione sarebbe decorsa dal centoventesimo giorno dal collocamento a riposo.

La Corte ritiene il ricorso infondato. Le argomentazioni della ricorrente si riferiscono a un profilo diverso da quello oggetto della decisione impugnata e muovono da premesse non pertinenti. Il tema in rilievo non è la prescrizione del diritto alla buonuscita, ma la computabilità nella stessa di una specifica voce stipendiale, accertata solo nel 2009.

La decisione impugnata ha affermato che il diritto azionato era soggetto a un termine prescrizionale diverso e distinto da quello che interessa l’indennità di buonuscita in sé. Tale affermazione specifica non risulta adeguatamente impugnata dalla ricorrente, che invoca un orientamento di legittimità relativo al secondo profilo, muovendo da premesse non condivisibili.

Resta così superato anche il tema dell’opponibilità all’INPS del giudicato del 2009. Nell’iter argomentativo della sentenza impugnata non rileva l’opponibilità o meno di tale pronuncia, bensì l’affermazione dell’autonomia del termine di prescrizione inerente il computo dell’assegno ad personam.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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