Accertamento con studi di settore e sindacato di legittimità sull’omesso esame (Cass. civ. Sez. V n. 16728 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non può risolversi nella contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito. La censura che, pur formalmente deducendo l’omesso esame, tenda a contrapporre una diversa lettura dei medesimi fatti storici già valutati, integra una doglianza di insufficiente motivazione ed è inammissibile. Analogamente, la dedotta violazione di norme di legge in materia di accertamento tributario è inammissibile quando, in realtà, miri a una rivalutazione del materiale probatorio, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso in applicazione dei cd. studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto verosimile che l’impresa rendesse più di quanto dichiarato, valorizzando il raffronto tra le risultanze degli studi di settore e gli elementi di fatto acquisiti.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, depositando memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. L’Agenzia si è costituita con controricorso. La questione arriva in Cassazione sulla tenuta del sindacato di legittimità rispetto a censure che investono l’accertamento in fatto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha rilevato che la memoria depositata dal ricorrente in data 16/11/2023 è tardiva rispetto al termine di legge, dichiarandola pertanto inammissibile.
Con il primo motivo, il contribuente ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione. La Corte ha respinto la censura osservando che la CTR ha esaminato tutti i fatti dedotti e ne ha fornito valutazione, con accertamento di fatto logico e coerente. Il ricorrente, contrapponendo una diversa interpretazione dei medesimi fatti, ha in realtà prospettato un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile alla luce della nuova formulazione della norma, come confermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle successive pronunce conformi.
La Corte ha ribadito che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Con il secondo motivo, si è contestata la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, assumendo che la continuazione di un’attività antieconomica fosse giustificata dalla volontà del contribuente. Anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile: pur deducendo apparentemente una violazione di norme, il contribuente mirava alla rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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