Lavaggio dei D.P.I. a carico del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22540 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 77, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 81/2008, là dove impone al datore di lavoro di mantenere in efficienza i D.P.I. e di assicurarne le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, comprende anche il lavaggio degli indumenti costituenti dispositivi di protezione individuale. Ove i D.P.I. consistano in capi di abbigliamento che proteggono da specifici rischi, il lavaggio costituisce una delle modalità di realizzazione della manutenzione e rientra nelle condizioni di igiene che il datore è tenuto ad assicurare. L’art. 78 del medesimo decreto, che fa obbligo al lavoratore di prendersi cura dei D.P.I., non trasferisce al dipendente l’onere del lavaggio, integrando un dovere di diligenza e conservazione, non di manutenzione. Il datore risponde pertanto del danno patrimoniale cagionato dal proprio inadempimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello principale della società datrice di lavoro e l’appello incidentale del lavoratore, confermando la condanna della prima al pagamento, in favore del dipendente, di euro 3.400,00 a titolo di risarcimento del danno per mancato adempimento dell’obbligo di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale. La Corte territoriale aveva accertato la natura di D.P.I. degli indumenti forniti — camicie antistatiche e ignifughe, pantaloni, giubbetto e giacche resistenti all’arco elettrico — e la pacifica esposizione del lavoratore al rischio elettrico, con obbligo di indossare quotidianamente i dispositivi. La società aveva iniziato a occuparsi del lavaggio solo dal marzo 2021.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, affidati alla violazione dell’art. 77 e dell’art. 78 d.lgs. n. 81/2008. Il lavoratore ha resistito con controricorso. La questione arriva in Cassazione per stabilire se l’obbligo di lavaggio gravi sul datore o sul lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta unitariamente i tre motivi, tutti vertenti sull’interpretazione delle disposizioni in tema di dispositivi di protezione individuale, e li reputa non fondati. Il punto di partenza è testuale: la rubrica dell’art. 77 recita “Obblighi del datore” e il comma 4, lett. a), impone di mantenere in efficienza i D.P.I., assicurandone le condizioni d’igiene mediante la manutenzione.
Il Collegio osserva che, data l’ampia gamma dei dispositivi — l’allegato VIII ne contiene un elenco “indicativo e non esauriente” — le espressioni normative sono necessariamente generali. Ne consegue che, ove i D.P.I. consistano in capi di abbigliamento, il lavaggio rientra nelle “condizioni di igiene” che il datore deve assicurare e costituisce una delle modalità per realizzarne la manutenzione. La Corte territoriale ha accertato in fatto che il corretto lavaggio era indispensabile per garantire la funzione protettiva degli indumenti, la quale dipende dall’osservanza delle modalità indicate dal fabbricante e dal numero massimo di lavaggi consentiti.
La Corte esclude che l’obbligo possa trasferirsi sul lavoratore in forza dell’art. 78: provvedere alla cura dei D.P.I. evoca un dovere di diligenza e conservazione, non un obbligo di manutenzione indispensabile per lo svolgimento in sicurezza della prestazione. La lettura proposta dalla società sposterebbe sul dipendente obblighi di prevenzione ben oltre le forme di collaborazione richieste dall’art. 20.
Il Collegio richiama i principi consolidati sull’obbligo di sicurezza del datore, fondato sull’art. 32 Cost., e sull’art. 2087 c.c. quale norma di chiusura, che impone di prevenire anche i rischi derivanti dalla possibile negligenza o imprudenza del lavoratore. La pretesa della società sovvertirebbe tale assetto. La Corte richiama numerosi precedenti specifici in materia di addetti alla raccolta dei rifiuti e manutentori ferroviari, nonché la circolare del Ministero del lavoro n. 34/1999. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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