Visita preassuntiva non condizione sospensiva dell’assunzione concordata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16729 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un verbale di conciliazione che prevede l’assunzione contestuale alla sottoscrizione dell’accordo e subordina l’effettiva instaurazione del rapporto all’esito di una visita preassuntiva da effettuarsi entro un termine determinato non integra una condizione sospensiva dell’obbligazione. Il datore di lavoro che si è impegnato ad assumere assume su di sé il rischio del ritardo nell’espletamento della visita, con la conseguenza che l’assunzione tardiva resta fonte di responsabilità risarcitoria. L’interpretazione del negozio collettivo e individuale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa.

Il Fatto

Due lavoratori avevano promosso giudizi per il riconoscimento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a far data dal primo contratto di somministrazione. Le controversie si erano concluse con un verbale di conciliazione, nel quale il consorzio datore di lavoro si era impegnato ad assumere i lavoratori contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo.

L’assunzione era però avvenuta solo il 7 gennaio 2014, a causa del ritardo nell’effettuazione della visita preassuntiva, che l’accordo prevedeva entro il 25 novembre 2013. Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Potenza poi avevano condannato il consorzio al risarcimento del danno per ritardata assunzione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la visita preassuntiva integrasse una condizione sospensiva dell’obbligazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge entrambi i motivi. Il Collegio richiama e condivide l’orientamento espresso dalla propria ordinanza n. 29333 del 2023, secondo cui la Corte d’appello non ha violato le norme invocate, avendo operato una corretta interpretazione letterale dell’accordo, integrata dalla valutazione del comportamento complessivo delle parti.

Il punto decisivo è che il verbale di conciliazione prevedeva espressamente l’assunzione contestuale alla sottoscrizione. Il riferimento alla visita preassuntiva non può quindi qualificarsi come condizione sospensiva, perché la ricostruzione letterale è confortata da due circostanze: nei giudizi conclusi con la conciliazione i lavoratori avevano già svolto per anni le stesse mansioni di operatori di esercizio, e il consorzio aveva riconosciuto l’anzianità di servizio dalla data del primo contratto di somministrazione.

La Corte d’appello ha inoltre qualificato l’idoneità dei lavoratori alle mansioni come fatto già consolidato, sicché la successiva visita medica si configurava come adempimento meramente formale, peraltro conclusosi con esito positivo. A ciò si aggiunge l’interpretazione della clausola sul termine del 25 novembre 2013: il consorzio si era assunto, con quella previsione, il rischio del ritardo imputabile a disservizi o ritardi propri.

Quanto all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, la Corte osserva che il richiamo normativo costituiva una ratio decidendi solo rafforzativa: la sua abrogazione non incide sulla tenuta logica e giuridica della decisione, fondata sull’interpretazione del negozio.

Sul piano processuale, il ricorso si limita a contrapporre alla lettura dei giudici di merito una diversa esegesi, senza indicare quali regole legali di ermeneutica siano state violate. L’interpretazione degli atti negoziali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, denunciabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici, secondo il consolidato indirizzo richiamato dalla Corte. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *