Prova dei vizi della cosa venduta e onere a carico del compratore (Cass. civ. Sez. III n. 17074 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta la prova della preesistenza dei vizi al momento della conclusione del contratto grava sul compratore. L’azione di garanzia si distingue dall’azione di adempimento o di esatto adempimento per presupposti ed effetti, poichè riguarda solo i vizi già esistenti prima del contratto e consente la risoluzione o la riduzione del prezzo. Non trovano pertanto applicazione i principi sull’inesatto adempimento nè le regole probatorie delle Sezioni Unite n. 13533/2001. La qualifica di consumatore va accertata in concreto e grava su chi la invoca.
Il Fatto
Un imprenditore conveniva in giudizio una società venditrice per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla ritardata maturazione di una coltivazione di angurie. Il materiale plastico acquistato per la copertura delle piantine presentava una diversa gradazione di trasparenza, alterando il ciclo di maturazione dei frutti, poi venduti a prezzo inferiore. La venditrice era assicurata da una compagnia, che interveniva nel giudizio.
Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda e condannava la venditrice, e per essa l’assicuratrice entro il limite del massimale, al pagamento del lucro cessante e del danno emergente. La Corte d’appello di Catania riformava la decisione e rigettava le domande. L’imprenditore proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’onere della prova dei vizi fosse stato erroneamente attribuito alla parte attrice. Secondo il ricorrente, essendo i vizi denunziati entro il termine semestrale dalla consegna, spettava al venditore dimostrare la conformità del bene.
La Corte respinge il motivo. L’azione di garanzia si distingue dall’azione di adempimento per presupposti ed effetti: la prima concerne solo i vizi preesistenti alla conclusione del contratto e abilita il compratore a chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo. La prova della preesistenza grava sul compratore, in coerenza con il principio per cui l’obbligo di garanzia dà luogo a una responsabilità speciale che pone il venditore in soggezione rispetto all’iniziativa del compratore. Escluse le regole probatorie delle Sezioni Unite n. 13533/2001, richiamate invece le pronunce n. 14895/2023, n. 9960/2022, Sezioni Unite n. 11748/2019, n. 18125/2013 e n. 13695/2007.
La Corte rileva inoltre che il ricorrente non può qualificarsi consumatore, non avendo provato la diversa qualifica. Il contratto concluso nell’interesse della propria impresa individuale, per attività non incompatibile con l’oggetto, si presume stipulato per scopi professionali, salva prova contraria. Non rileva la qualità di imprenditore, ma lo scopo perseguito al momento della stipula.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la motivazione apparente, per aver la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni del discostamento dagli accertamenti dei consulenti tecnici. Il motivo è inammissibile: le censure mirano a una nuova valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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