Provvisionale penale riformata in appello: caducazione del titolo e nuova esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 18502 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna provvisionale pronunciata nel giudizio penale ai sensi dell’art. 539 cod. proc. pen., riformata in appello con il venir meno delle statuizioni civili, perde, per effetto espansivo dell’art. 336 cod. proc. civ., la propria efficacia di titolo esecutivo, con obbligo di restituzione delle somme corrisposte e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore. L’eventuale nuovo accoglimento della domanda creditoria in sede di rinvio, a seguito di annullamento della sentenza d’appello ai soli effetti civili, non rende nuovamente efficace il titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. Il principio opera anche riguardo alle statuizioni relative alle spese.
Il Fatto
Una banca, chiamata a rispondere come responsabile civile nel giudizio penale, aveva corrisposto a titolo di provvisionale una somma rilevante in forza di una sentenza di condanna di primo grado. La sentenza d’appello penale, in riforma di quella pronuncia, aveva assolto i dipendenti e revocato le statuizioni civili. Venuto meno il titolo in forza del quale il pagamento era stato eseguito, la banca ottenne un decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto versato.
I destinatari del monitorio proposero opposizione, che fu rigettata dal giudice di prime cure. La Corte d’appello confermò integralmente quella decisione. Nel frattempo la Corte di cassazione penale, ai soli effetti civili, aveva annullato con rinvio la sentenza d’appello. Da qui il ricorso per cassazione, con cui si censura la mancata considerazione degli effetti dell’art. 336 cod. proc. civ. sulla pretesa della banca.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si contesta la violazione di legge e si sostiene che, al momento della decisione di primo grado, le ragioni di credito azionate in sede monitoria erano state travolte dalla pronuncia della Cassazione penale. I ricorrenti richiamano l’effetto espansivo esterno e quello interno della sentenza riformata.
La Corte ricostruisce l’indirizzo consolidato sull’art. 336 cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 48 della legge n. 353 del 1990. Con la pubblicazione della sentenza di riforma vengono meno immediatamente gli effetti degli atti di esecuzione spontanea o coattiva della pronuncia riformata, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e ripristino della situazione precedente, secondo il precedente di Cass. civ. Sez. III n. 10124 del 2009.
Il medesimo indirizzo è ribadito in materia di restituzione delle spese del giudizio di esecuzione, con richiamo, tra le altre, a Cass. Sez. III n. 24896 del 2023, Cass. Sez. I n. 23972 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 12190 del 2004. Viene poi evocato il principio di Cass. Sez. III n. 6042 del 2009, proprio dagli stessi ricorrenti: il nuovo accoglimento della domanda creditoria da parte del giudice del rinvio non rende nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare una nuova esecuzione forzata.
La Corte d’appello, osserva il Collegio, si è uniformata a tali principi e ha correttamente affermato che la riforma in appello ha prodotto il venir meno del titolo e il sorgere del diritto alla restituzione. La pronuncia della Cassazione penale, avendo rimesso le questioni civili al giudice del rinvio, non ha inciso su tale assetto. Infondata è anche la censura sulla provvisoria esecutività del decreto, risultando integri i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.