La comunione forzosa del muro spetta solo a chi costruisce in appoggio (Cass. civ. Sez. II n. 22207 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro sul confine, prevista dall’art. 874 cod. civ., costituisce un diritto potestativo attribuito dall’ordinamento al proprietario del fondo finitimo che intenda edificare in aderenza o in appoggio al muro altrui, e non al proprietario del muro stesso. Quest’ultimo è titolare soltanto del diritto consequenziale a percepire l’indennità di medianza, una volta che il vicino abbia esercitato la predetta facoltà. Ne deriva che il proprietario del muro può domandare la rimozione delle opere realizzate senza titolo, ma non l’indennità per una comunione che non è titolato a richiedere. La decisione di disporre o rinnovare una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel margine di apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo motivazione del tutto omessa, manifestamente illogica o contraddittoria. In tema di spese, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione quando l’attore risulti vittorioso su una sola delle domande proposte e soccombente su altre autonome; la condanna alle spese del grado d’appello segue l’esito finale del gravame.

Il Fatto

Il proprietario di un capannone agisce per il risarcimento dei danni contro i confinanti, che alla fine del 2014 avevano realizzato una tettoia infiggendo nove travi nel muro di sua proprietà esclusiva. Dopo le proteste, e in pendenza di un accertamento tecnico preventivo, i convenuti rimuovono parzialmente le travi, lasciando però danni che un consulente di parte ritiene pregiudizievoli per la stabilità. L’attore chiede il risarcimento dei danni materiali, il rimborso delle spese legali e tecniche e un’indennità per la comunione di fatto creatasi sul muro, cui restavano ancorate altre costruzioni dei convenuti.

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e liquida il danno in € 1.500, con integrale compensazione delle spese. La Corte d’appello rigetta il gravame, confermando la natura meramente estetica del pregiudizio e respingendo, nel merito, le domande su cui il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi. Il ricorrente impugna la sentenza con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il rigetto della domanda di indennità di medianza. Il ricorrente sostiene che la costruzione in appoggio senza permesso manifesterebbe di per sé la volontà di rendere comune il muro, legittimando il proprietario a pretendere l’indennità. Il motivo è rigettato: la facoltà dell’art. 874 cod. civ. appartiene al proprietario del fondo confinante che intende costruire, non al proprietario del muro; questi vanta solo il diritto consequenziale all’indennità, una volta esercitata la facoltà dal vicino. La censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile per la preclusione della doppia conforme.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia e la motivazione apparente sul rigetto del rimborso delle spese stragiudiziali. La Corte ritiene la motivazione intellegibile e giuridicamente corretta: la Corte territoriale ha esaminato la domanda, riconoscendo l’omissione del primo giudice, e l’ha respinta nel merito, perché le somme erano in parte irrelate al merito e in parte dipendenti dalla statuizione sulle spese. Anche qui opera la preclusione della doppia conforme.

Il terzo motivo contesta il diniego di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ribadisce che la scelta di disporre o rinnovare la c.t.u. rientra nel margine di apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in legittimità, salvo motivazione omessa, illogica o contraddittoria. La Corte d’appello ha valutato le critiche, giudicandole generiche, e ha condiviso l’iter del perito. Le doglianze si risolvono in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Il quarto motivo riguarda le spese. La Corte conferma la compensazione di primo grado per soccombenza reciproca: l’attore ha proposto domande plurime, di cui una sola accolta, risultando vittorioso sul risarcimento del danno e soccombente sulle autonome domande di indennità di medianza e di rimborso delle spese stragiudiziali. Quanto al secondo grado, il rigetto integrale dell’appello rende l’appellante totalmente soccombente e giustifica la condanna ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.; è irrilevante che la Corte abbia esaminato nel merito domande omesse dal primo giudice, poiché tali domande sono state comunque respinte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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