Difetto di legittimazione dell’agente della riscossione nel merito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25460 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a intimazione di pagamento avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all’ente impositore. L’agente della riscossione è estraneo al rapporto contributivo e non ha interesse a impugnare la sentenza che abbia dichiarato prescritti i crediti iscritti a ruolo. Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Il Fatto
Una società agricola propone opposizione ad intimazione di pagamento, contestando i crediti sottesi alle cartelle esattoriali. Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti, rilevando l’assenza di prova dell’interruzione del termine prescrizionale. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respinge il gravame dell’agente della riscossione, escludendo la valenza interruttiva della documentazione prodotta e ritenendo inammissibile quella depositata tardivamente in secondo grado.
L’agente della riscossione ricorre per cassazione, censurando la mancata ammissione dei documenti asseritamente decisivi. La società controricorrente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso. L’INPS non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, individuando un profilo assorbente ulteriore rispetto alle censure proposte. Anche a prescindere dai profili di difetto di autosufficienza — i documenti richiamati non sono trascritti, neppure in stralcio — la Suprema Corte rileva il difetto di legittimazione ad agire in capo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorrente censura la declaratoria di prescrizione dei crediti sottesi all’intimazione opposta. Si tratta di censure che investono il merito della pretesa contributiva. Su questo terreno opera la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002, convertito con legge n. 265 del 2002, che attribuisce la legittimazione a contraddire al solo ente impositore.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui l’azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo: rispetto a tale accertamento l’agente della riscossione resta estraneo, quale adiectus solutionis causa. È esclusa la configurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione del concessionario.
Il Collegio ribadisce inoltre, sulla scorta di Sezioni Unite n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in legittimità, collegandosi al principio dell’art. 81 cod. proc. civ., salvo il caso in cui sulla questione sia sceso il giudicato interno. L’inammissibilità travolge ogni censura sul diverso regime delle produzioni documentali in appello.
Nota della Redazione
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