Legittimazione del P.M. alla richiesta di fallimento anche da modello 45 (Cass. civ. Sez. I n. 17365 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero è legittimato a richiedere la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 7 l. fall. non soltanto quando apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma ogni qualvolta l’insolvenza emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma. Le condotte richiamate dall’art. 7 l. fall. non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale. La legittimazione sussiste anche quando il pubblico ministero abbia appreso la notizia nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall’art. 33 l. fall. riguardante altra società fallita. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il motivo che censuri tale consolidato orientamento senza addurre argomenti nuovi.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società a responsabilità limitata dichiarata fallita dal Tribunale su richiesta del pubblico ministero. Il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza dichiarativa è stato rigettato dalla Corte di appello, che ha confermato la legittimazione del pubblico ministero e la sussistenza dei presupposti di fallibilità e di stato di insolvenza.
Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando la violazione degli artt. 6 e 7 l. fall. e dell’art. 5 l. fall. Il Fallimento e il pubblico ministero, intimati, non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 l. fall., per avere la corte del merito ritenuto il pubblico ministero legittimato a richiedere il fallimento.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., sul rilievo che il principio invocato è consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il pubblico ministero può richiedere il fallimento non solo qualora apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta l’insolvenza emerga dalle condotte specificamente indicate nell’art. 7 l. fall.
Le condotte normative non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale. La Corte ha richiamato i propri precedenti — Cass. n. 646 del 14/01/2019, Cass. n. 26407 del 2021 e Cass. n. 27670 del 21/09/2022 — evidenziando in particolare che la legittimazione sussiste anche quando il pubblico ministero abbia appreso la notizia, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, dalla relazione prevista dall’art. 33 l. fall. riguardante altra società fallita.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5 l. fall., sostenendo che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza in base a una ricostruzione non corrispondente alla realtà dei fatti: il debito erariale era stato quasi interamente rateizzato e la società non poteva considerarsi decaduta dal beneficio.
Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. Sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, la ricorrente ha in realtà richiesto un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dal giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., senza però indicare i fatti decisivi di cui il giudice a quo avrebbe omesso l’esame. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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