Responsabilità degli amministratori per omesso versamento dei tributi (Cass. civ. Sez. I n. 22005 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione non copre gli illeciti, tributari o meno, e non è invocabile in presenza di violazioni di legge, tanto meno di norme tributarie. La scelta degli amministratori di omettere il versamento dei tributi per fronteggiare una situazione di illiquidità non è scriminata dall’art. 51 cod. pen., perché nel conflitto tra obbligo fiscale e altri debiti il legislatore ha attribuito al fisco una priorità, presidiata da sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali. Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cod. civ. l’insufficienza patrimoniale costituisce presupposto dell’azione e non oggetto della prova di imputazione: il nesso causale va accertato tra la condotta contra jus degli amministratori e il pregiudizio dei creditori. Nell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. la natura contrattuale dell’obbligazione impone alla società di provare le violazioni e il nesso causale, spettando agli amministratori la prova della non imputabilità del fatto dannoso.
Il Fatto
Il fallimento di una casa di cura conveniva in giudizio gli ex amministratori chiedendo l’accertamento della loro responsabilità, ex artt. 2394, 2476 e 2043 cod. civ., per il mancato pagamento di oneri tributari maturati nel periodo 2004-2009, con condanna al risarcimento dei danni corrispondenti alle sanzioni e agli interessi irrogati dall’amministrazione finanziaria.
Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva, si dichiarava incompetente su parte della domanda e, con sentenza definitiva, rigettava le domande residue. La Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione del fallimento, escludendo la negligenza degli amministratori e la sussistenza del nesso causale. Il fallimento proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie tutti i motivi. Sul primo, il principio di insindacabilità del merito delle scelte gestionali non copre gli illeciti, trattandosi di regola non invocabile in presenza di violazioni di legge e, in particolare, di norme tributarie. La giurisprudenza penale ha chiarito che il conflitto tra obbligo fiscale e diritto alla retribuzione va risolto a favore del primo, perché solo il debito tributario riceve tutela sanzionatoria secondo una scelta non irragionevole del legislatore.
Identiche considerazioni valgono per l’I.R.A.P.: l’art. 34 d. lgs. 446/1997 prevede una sanzione amministrativa e interessi di mora, attestando la priorità attribuita al fisco. La Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere non negligente il mancato pagamento delle imposte solo perché accompagnato dalla richiesta di rateizzazione: un modello di gestione protratto per un quinquennio ha realizzato una violazione di legge e una modalità di autofinanziamento in costante evasione di una specifica categoria di debito.
Sul secondo motivo, l’azione ex art. 2394 cod. civ. ha natura extracontrattuale, è priva di carattere surrogatorio e ha autonomo regime di onere della prova e prescrizione. L’insufficienza patrimoniale è presupposto dell’azione, non danno: il nesso causale deve sussistere tra la condotta contra jus e il pregiudizio dei creditori. È quindi errato richiedere che l’insufficienza patrimoniale sia immediatamente conseguente all’inosservanza degli obblighi di conservazione.
Sul terzo motivo, l’azione esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori, che restano distinte nei presupposti e nella distribuzione dell’onere della prova. Per l’azione ex art. 2476 cod. civ., di natura contrattuale, la società deve provare solo le violazioni e il nesso causale, mentre gli amministratori devono dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso.
Sul quarto motivo, la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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