Diffamazione a mezzo stampa: critica sportiva e limiti della continenza (Cass. civ. Sez. III n. 8702 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il canone della verità opera in modo diverso a seconda che venga in rilievo il diritto di cronaca o il diritto di critica. La cronaca richiede la verità dei fatti narrati e la continenza formale e sostanziale; la critica, invece, non è mera narrazione, ma espressione di un giudizio sui fatti, per sua natura soggettivo. Ne consegue che il giudizio critico può essere esternato anche con linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto. Il controllo del giudice di merito si concentra sulla veridicità dei dati posti a fondamento della critica e sul rispetto dei limiti del tono espressivo, oggettivamente condizionati dal settore in cui il giudizio si inserisce. La qualificazione della fattispecie come critica piuttosto che come cronaca va desunta dalla natura delle informazioni evocate, prevalentemente valutative di eventi prevedibili.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società sportiva, aveva convenuto in giudizio l’editore di un quotidiano, il direttore responsabile e due giornalisti, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il contenuto asseritamente diffamatorio di un articolo pubblicato nel dicembre 2010, relativo alla cessione di un calciatore.
Il Tribunale aveva accolto le domande, ritenendo non legittimamente esercitato il diritto di cronaca per difetto di veridicità, non avendo i giornalisti rivelato le fonti né dato conto di un’opera di verifica della loro attendibilità. La Corte d’appello, accogliendo l’appello principale e assorbito quello incidentale, aveva invece rigettato ogni domanda risarcitoria, qualificando l’articolo come esercizio del diritto di critica sportiva. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente, perché reiterano le medesime censure, ripartibili in due profili: uno inammissibile e uno infondato. Quanto al primo, la Corte rileva che ampi passaggi del ricorso veicolano critiche direttamente fattuali, rivolte non solo alla sentenza impugnata ma anche al contenuto dell’articolo, configurando un inammissibile terzo grado di merito. L’apparente censura sulla forma motivazionale è in realtà diretta a coprire la sostanza di un riesame del fatto.
Quanto al secondo profilo, il nodo è la divergenza di qualificazione tra le due pronunce di merito: il primo giudice aveva ravvisato la cronaca, il giudice d’appello la critica. La Corte ricostruisce i criteri distintivi richiamando la recente Cass. sez. 3, ord. 23 febbraio 2024 n. 4955, che rimarca come il canone della verità sia diverso nelle due fattispecie: la cronaca esige la continenza dei fatti narrati in senso formale e sostanziale, mentre la critica integra un’espressione di giudizio non obiettiva per definizione.
La Corte conferma che il giudizio critico può essere esternato anche con linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto, e che tale insegnamento non si discosta dalla linea interpretativa tradizionale, richiamata anche da Cass. sez. 1, ord. 20 luglio 2023 n. 21651, Cass. sez. 3 n. 27592 del 2019, Cass. sez. 3 n. 14822 del 2012, Cass. sez. 3 n. 17172 del 2007 e Cass. sez. 3 n. 1205 del 2007.
Il giudice d’appello si è correttamente adeguato a tale giurisprudenza, fondando la qualificazione di critica sulla natura prevalentemente valutativa delle informazioni e sulla loro proiezione verso eventi prevedibili. Ha inoltre svolto il doveroso controllo fattuale sulla veridicità dei dati posti a base del giudizio critico e sui limiti del tono espressivo, condizionati dal settore sportivo. La doglianza risulta pertanto infondata.
Il ricorso è stato rigettato; non essendosi difesi gli intimati, non vi è pronuncia sulle spese. La decisione, non corrispondendo alla proposta di definizione, esclude l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., ma si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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