Decadenza per nullità del contratto a termine per difetto di forma scritta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13671 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro, prevista dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, si applica anche all’ipotesi di nullità del contratto per mancanza di forma scritta di cui al precedente art. 38, comma 1. Attraverso il rinvio operato dall’art. 39 all’art. 38, comma 2, che a sua volta richiama le condizioni di cui all’art. 33, comma 1, la predetta ipotesi di nullità viene inclusa nell’ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza. Ne consegue che il lavoratore decade dall’azione diretta alla costituzione del rapporto con l’utilizzatore ove non abbia impugnato il contratto nel termine di sessanta giorni dalla cessazione dell’attività presso l’utilizzatore. La regola processuale della decadenza prevale sull’esame dei vizi di merito del contratto tardivamente impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società utilizzatrice, con decorrenza da un contratto di somministrazione stipulato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015. Il giudice di merito aveva ritenuto che solo nel vigore della nuova disciplina l’azione diretta a far valere la nullità del contratto per difetto di forma non fosse soggetta al termine di decadenza, diversamente da quanto accadeva sotto il previgente d.lgs. n. 276 del 2003.
La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 33, 38 e 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 e sostenendo la sostanziale specularità delle due discipline. Il lavoratore non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura della decadenza in materia di somministrazione irregolare, verificando se l’ipotesi di nullità per difetto di forma scritta ricada o meno nell’ambito applicativo dell’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015. Il nodo interpretativo riguarda il coordinamento tra la nullità sanzionata dall’art. 38, comma 1, e il regime decadenziale dettato dalla norma successiva.
Il Collegio richiama l’orientamento già espresso da Cass., sez. lav., ord. 6.7.2023, n. 19216, secondo cui la decadenza ex art. 39 si applica anche all’ipotesi di nullità del contratto per mancanza di forma scritta. La ragione risiede nel rinvio operato dall’art. 39 all’art. 38, comma 2, che a sua volta richiama le condizioni di cui all’art. 33, comma 1: per questa via la nullità formale viene attratta nell’orbita della disciplina decadenziale.
La Corte sottolinea che il principio è stato enunciato in relazione a una fattispecie analoga, già oggetto di ricorso per cassazione avverso altra sentenza della medesima Corte territoriale. Il Collegio non ravvisa ragioni plausibili per discostarsi da tale orientamento, diffusamente motivato quanto alla ricostruzione del quadro normativo, cui rinvia anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Ne deriva che la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la decadenza per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015, non è conforme al principio di diritto. Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato e assorbente rispetto al secondo. La Corte cassa la decisione con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, perché riesamini il caso — compresi i contratti successivi erroneamente ritenuti esenti da decadenza — conformandosi al principio enunciato e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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