Corrispondenza tra chiesto e pronunciato e rigetto implicito delle eccezioni (Cass. civ. Sez. I n. 17407 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto dall’art. 112 c.p.c., è violato solo quando il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, neghi o riconosca un bene diverso da quello domandato, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto o introduca nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato. Non integra il vizio di omessa pronuncia la semplice mancanza di una specifica statuizione, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere: in tal caso la pronuncia implicita di rigetto si ricava dall’incompatibilità logico-giuridica tra ciò che si sarebbe dovuto esaminare e l’impostazione della decisione. L’omesso esame di un argomento difensivo non attiene all’art. 112 c.p.c., ma all’obbligo motivazionale, che il giudice di appello assolve esponendo concisamente le ragioni della decisione, restando implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse.

Il Fatto

La banca conveniva in giudizio il prenditore di un assegno bancario, chiedendo la restituzione dell’importo di 231.000,00 euro, corrisposto pur essendo stato il conto di traenza chiuso prima dell’emissione del titolo. La domanda era proposta a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, in subordine, di ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo l’elemento oggettivo dell’indebito e rilevando comunque la buona fede del convenuto. La Corte d’appello riformava la sentenza, accogliendo il motivo fondato sull’indebito oggettivo e ritenendo assorbito quello sull’art. 2041 c.c.: la chiusura del conto di traenza, anteriore all’emissione e all’incasso, aveva determinato la revoca ex lege dell’autorizzazione a emettere assegni e della delega di pagamento, donde la qualificazione del versamento come privo di causa solutoria. Il prenditore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono esaminati congiuntamente, perché tutti denunciano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ricorda che il vizio ricorre quando il giudice interferisce nel potere dispositivo delle parti alterando gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, oppure rileva d’ufficio un’eccezione in senso stretto, o ancora introduce un titolo nuovo e diverso da quello dedotto.

Nel caso concreto la Corte d’appello ha accolto integralmente la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dalla banca. Tale accoglimento implica, per logica necessità, il rigetto degli argomenti del ricorrente, diretti a dimostrare che il pagamento era avvenuto cum causa per non essersi perfezionato il recesso dal conto corrente e per la capienza del conto di traenza in forza dell’art. 1853 c.c., ovvero che la domanda era infondata per la mancata restituzione dei moduli di assegno e del titolo. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata dunque denunciata in riferimento a profili estranei all’ambito applicativo della norma.

La Corte precisa che l’omesso esame di un argomento difensivo non si colloca sul versante dell’art. 112 c.p.c., ma su quello dell’obbligo motivazionale: è sufficiente che il giudice esponga concisamente le ragioni della decisione, dovendosi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili. Il terzo motivo è inoltre carente sotto il profilo dell’autosufficienza, perché non riporta il contenuto dell’eccezione di compensazione formulata nei gradi di merito, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; l’art. 1853 c.c., del resto, è norma dettata a garanzia della banca contro lo scoperto non pattuito, non a tutela del correntista né del terzo.

Il secondo motivo è inammissibile perché muove dal presupposto che l’estinzione della convenzione di assegno derivi da un recesso, che richiederebbe un atto recettizio: la Corte territoriale, invece, ha accertato l’estinzione del conto corrente, accertamento insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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