Preavviso di iscrizione ipotecaria valido se notificato all’ex socio (Cass. civ. Sez. V n. 17404 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di iscrizione ipotecaria intestato a una società estinta e notificato all’ex socio è valido ed efficace, al pari dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento. L’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda della loro responsabilità pendente societate. Il medesimo principio si applica a fortiori al preavviso, atto diretto unicamente a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’iscrizione, portando ad esecuzione un titolo già conformato. Resta invece esclusa la legittimazione del liquidatore della società estinta.
Il Fatto
Un ex socio, già amministratore unico e liquidatore di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese nel 2012, riceveva nel 2014 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessa dall’agente della riscossione e intestata alla società estinta, per un importo complessivo di oltre un milione di euro a titolo di I.V.A. relativa agli anni 2010 e 2011. Al momento della consegna l’interessato faceva constare, in calce alla relazione di notifica, che la società era estinta da circa due anni e che egli era impossidente.
Il contribuente proponeva ricorso, in proprio e quale ex amministratore ed ex liquidatore, davanti alla CTP di Treviso, che lo accoglieva annullando l’atto, sul rilievo che la società estinta non poteva esserne destinataria. La CTR del Veneto rigettava l’appello dell’Agenzia, confermando la non applicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 e l’inesistenza della notifica. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’Agenzia con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente nella qualità di ex liquidatore della società estinta. Richiamando Cass. n. 16362 del 2020 e Cass. n. 32304 del 2019, si afferma che l’estinzione della società determina un fenomeno successorio per cui i soci subentrano ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale dell’ente, dovendosi invece escludere la legittimazione ad causam del liquidatore, destinatario semmai di autonoma azione risarcitoria.
Il ricorso resta scrutinabile solo per la posizione del contribuente in proprio. Il primo motivo, che denuncia difetto assoluto di motivazione, è manifestamente infondato: la CTR ha respinto la censura di merito dell’Ufficio ritenendo decisiva la questione formale dell’inesistenza della notifica, e tale affermazione è effettiva anche sotto il profilo contenutistico.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama il principio più volte affermato – con riferimento alla notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 30736 del 2021, Cass. n. 31037 del 2017), all’imputazione ai soci del reddito per trasparenza (Cass. n. 16365 del 2020) e all’atto impositivo (Cass. n. 30536 del 2021) – secondo cui, a seguito dell’estinzione della società, l’atto intestato alla società estinta può essere notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, analogamente all’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973. Il principio è compendiato da Cass. n. 753 del 2024 e dalle Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013.
Non v’è ragione perché tali conclusioni non valgano anche per il preavviso di iscrizione ipotecaria, atto che preannuncia l’intendimento dell’Amministrazione di far valere in executivis la responsabilità personale dell’ex socio, ma in forza della sua successione nell’obbligazione. I presupposti sono identici: l’interesse dell’Amministrazione al titolo fonda sulla constatazione che il successore risponde del debito sociale per il solo verificarsi della successione. Il debito già sociale diviene così debito individuale dell’ex socio, risultato dell’individualizzazione per successione del debito sociale.
In definitiva la Corte enuncia il principio per cui anche il preavviso di iscrizione ipotecaria, intestato alla società estinta e notificato all’ex socio, è valido ed efficace. La CTR non ha ossequiato tale principio. Quanto alla posizione di ex liquidatore la sentenza è cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario e integrale compensazione delle spese; quanto alla posizione in proprio il secondo motivo è accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.
Nota della Redazione
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