Offerta al pubblico senza prospetto e responsabilità del sindaco (Cass. civ. Sez. II n. 10757 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, l’art. 1, comma 1, lett. t), del TUF non esige che la comunicazione assuma la forma di una proposta contrattuale impegnativa ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., né richiede modalità tipizzate: è sufficiente una comunicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, rivolta a un numero indeterminato di investitori a condizioni uniformi e standardizzate, idonea a metterli in condizione di decidere l’acquisto o la sottoscrizione. Ove il collocamento avvenga mediante servizi di investimento, a condizioni differenziate per cliente e momento di esecuzione, la tutela è invece affidata agli obblighi informativi personalizzati dell’art. 21 del TUF. In tema di sanzioni amministrative, una volta provata dall’autorità la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore la prova dell’assenza di colpevolezza, non essendo richiesto il dolo.

Il Fatto

Il ricorrente, componente del Collegio sindacale di un istituto di credito, aveva proposto opposizione avverso la delibera con cui la Consob gli aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100.000,00, oltre alla perdita temporanea dei requisiti di onorabilità. La contestazione riguardava una massiccia campagna di collocamento di azioni proprie presso la clientela, soci e non soci, ritenuta offerta al pubblico priva del prescritto prospetto informativo.

La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione, ritenendo tempestiva la contestazione e fondate le censure sul ruolo di vigilanza del sindaco. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, incentrati sulla nozione di offerta al pubblico, sul difetto di motivazione, sulla violazione del divieto di presunzioni e sul mancato accoglimento della richiesta di audizione personale.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte ricostruisce la nozione di offerta al pubblico introdotta dal d.lgs. n. 51/2007 in attuazione della direttiva 2003/71/CE, che ha sostituito quella di sollecitazione all’investimento. La nuova formulazione recepisce una nozione ampia, che non si esaurisce in una specifica fattispecie contrattuale e non tipizza le ipotesi rilevanti: ciò che conta è l’idoneità in concreto della comunicazione a veicolare contenuti economici e giuridici sufficienti a orientare le scelte di investimento.

La Corte precisa che la disposizione condivide con l’art. 1336 cod. civ. il requisito della destinazione a un numero indeterminato di investitori, a condizioni uniformi e standardizzate di tempo e prezzo. Quando invece la diffusione degli strumenti avvenga mediante servizi di investimento, a condizioni differenziate per acquirente e momento, la tutela del cliente è affidata agli obblighi informativi personalizzati dell’art. 21 del TUF (in tal senso i richiamati Cass. 7575/2019, Cass. 8733/2016 e Cass. 18039/2012).

Nel caso concreto la ricostruzione in fatto della Corte di merito — non censurabile in sede di legittimità — ha accertato una campagna promozionale diffusa, architettata dai vertici aziendali e rivolta indistintamente alla clientela, con l’obiettivo di patrimonializzare l’istituto e rispettare i vincoli patrimoniali. Non è quindi configurabile alcuna violazione per aver ritenuto compatibile con l’offerta una veicolazione personalizzata, non essendo accertata la stipulazione a condizioni definite di volta in volta.

Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte esclude che la responsabilità del sindaco sia stata desunta da un ragionamento presuntivo. L’addebito consiste nell’omesso controllo sulle modalità di vendita dei titoli, nonostante i profili di criticità legati ai volumi e alla sistematicità delle operazioni. In tema di sanzioni amministrative è sufficiente anche solo la colpa, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981: provata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di colpevolezza (richiamate Cass. s.u. 20930/2009, Cass. 9546/2018 e Cass. 22848/2015).

Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che nel procedimento sanzionatorio dell’art. 195 del TUF il diritto di difesa è garantito dal congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre l’audizione personale non costituisce un incombente imprescindibile, restando rimessa a una valutazione di effettiva utilità del giudice di merito (richiamate Cass. 1065/2014 e Cass. 16517/2020). Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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