Donazione indiretta e vicinanza alla prova nella azione di riduzione (Cass. civ. Sez. II n. 1214 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di riduzione per lesione di legittima, quando il convenuto deduca che il legittimario ha ricevuto una donazione indiretta, la prova di tale liberalità può essere data mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Una volta assolta tale prova, incombe sul legittimario l’onere della controprova del pagamento con fondi propri, secondo il principio della vicinanza alla prova. La quietanza contenuta nell’atto di compravendita non ha efficacia probatoria nei confronti dei condividenti che siano terzi rispetto all’atto. La valutazione degli elementi presuntivi spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Il Fatto
Il contribuente proponeva azione di riduzione per lesione di legittima davanti al Tribunale di Milano nei confronti del fratello e dei nipoti, in relazione ai beni della defunta madre. Quest’ultima aveva disposto per testamento di una quota dell’appartamento di Milano e di una quota di una villa di Fregene, lasciando il resto ai figli e ai nipoti, senza disporre per la propria quota di una società cooperativa. I convenuti eccepivano che la ricorrente aveva beneficiato di una donazione indiretta di un altro appartamento e del relativo box, per cui non poteva lamentare lesione di legittima.
Il Tribunale rigettava la domanda, riconoscendo che il valore della donazione indiretta ricevuta dalla ricorrente era superiore alla quota legittima a lei riservata. La Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistevano i controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Col primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che i giudici di merito avevano invertito l’onere della prova in ordine alla donazione indiretta, ritenuta fatto estintivo o modificativo della sua pretesa, e che avevano applicato il principio della vicinanza alla prova al di fuori delle fattispecie di negozi simulati.
La Corte ha giudicato il motivo infondato. La sentenza impugnata aveva correttamente qualificato l’atto di compravendita come donazione indiretta sulla base di numerosi e concordanti elementi presuntivi: le compravendite dei due immobili contigui avvenute lo stesso giorno davanti allo stesso notaio, gli appunti dei lavori redatti dal genitore, la corrispondenza con la società venditrice da cui emergeva un’unica operazione a favore dei due figli, la mancata contestazione della donazione indiretta in favore del fratello e la condizione della ricorrente, all’epoca studentessa ventitreenne priva di lavoro stabile.
Posta la prova presuntiva della donazione indiretta a carico dei convenuti, la Corte d’Appello non ha derogato all’art. 2697 cod. civ., ma ha posto a carico della ricorrente la controprova del pagamento con fondi propri, in base al principio della vicinanza alla prova e alla logica dialettica del processo. Fornire la prova del pagamento di un prezzo risalente a molti anni prima, infatti, era quasi impossibile per i condividenti, che non erano parti dell’atto.
Col secondo motivo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2729 e 2727 cod. civ., lamentando la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: spetta al giudice di merito valutare l’opportunità del ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti posti a fondamento del ragionamento e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge. Tale apprezzamento di fatto, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Non è neppure necessario un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente che la deduzione logica sia probabilmente convincente.
Col terzo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 183 c.p.c. per la ritenuta tardività di una produzione documentale. Il motivo è stato giudicato infondato: la prova diretta doveva essere fornita a pena di decadenza con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e non con quella destinata alle sole prove contrarie. Non risultava allegata l’impossibilità di produrre i documenti per causa non imputabile prima della scadenza dei termini.
Nota della Redazione
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