Contraddittorio preventivo non dovuto per recupero da controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. V n. 17447 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un ricorso evidentemente inammissibile o prima facie infondato, il giudice di legittimità definisce con immediatezza il procedimento senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato notificato, perché tale attività è ininfluente sull’esito del giudizio e non sussistono concrete esigenze di tutela del contraddittorio. L’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: evenienza esclusa quando la cartella sia emessa per il mero mancato pagamento. Ai fini della nullità per motivazione apparente occorre che il ragionamento del giudice di merito non sia percepibile; argomentazioni concise ma idonee a esternare il percorso decisorio superano il minimo costituzionale.

Il Fatto

La società contribuente riceveva una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l’Amministrazione recuperava imposte non versate — IRES, IVA e IRAP — relative agli anni 2004 e 2005. La società impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la pretesa limitatamente all’IRAP.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente, rilevando che gli errori commessi andavano documentati e corretti con dichiarazione integrativa e che i versamenti prodotti si riferivano a periodi d’imposta diversi da quelli contestati. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il ricorso non risulta notificato all’agente della riscossione. Il collegio osserva tuttavia che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., impone di definire con immediatezza il procedimento quando il ricorso sia evidentemente inammissibile o prima facie infondato, senza preventiva integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari non destinatari della notifica, trattandosi di attività processuale ininfluente sull’esito e non emergendo concrete esigenze di tutela del contraddittorio.

Nel merito, il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, per omessa pronuncia sull’illegittimità della cartella in assenza della comunicazione di irregolarità. La Corte ricorda che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando — pur graficamente esistente — non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel caso concreto la Commissione regionale ha chiarito che l’iscrizione a ruolo appariva legittima, in quanto conseguente a omessi versamenti ed errore, e ha specificato che i pagamenti documentati dalla società decorrevano dal 13.06.2005 e riguardavano il solo anno 2005. Tali argomentazioni, benché concise, superano il minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Il secondo motivo censurava la conferma della cartella senza la preventiva comunicazione di irregolarità. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L’ipotesi non ricorre quando la cartella sia emessa per il mero mancato pagamento. Dalla sentenza impugnata emerge che la pretesa riguardava omessi versamenti, accertati con controllo documentale sui dati contabili riportati in dichiarazione, senza margini interpretativi; la contribuente non ha indicato quali aspetti rilevanti presentassero incertezze.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo — esaminati unitariamente per connessione — risultano inammissibili: da un lato contestano la sufficienza della motivazione, non più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012; dall’altro rimettono in discussione la valutazione delle risultanze probatorie, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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