Motivi aggiunti al ricorso amministrativo che non ampliano il thema decidendum ed esenzione dal contributo unificato (Cass. civ. Sez. 5 n. 22924 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo unificato, il presupposto impositivo per la proposizione di motivi aggiunti nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, ricorre solo quando essi introducano domande nuove. La distinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri non è rilevante, occorrendo invece accertare se i motivi determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quello originariamente impugnato, dando luogo a una connessione c.d. forte di cause. L’attività interpretativa della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, ma solo, nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto da una società avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l’invito di pagamento, per circa 4.000,00 euro, del contributo unificato notificato dal TAR del Lazio. La somma era stata richiesta per la proposizione di motivi aggiunti al ricorso che la società aveva presentato avverso la propria esclusione da una procedura concorsuale per l’affidamento di lavori pubblici.
Il giudice di appello, ritenendo non dovuto il contributo, osservava che i motivi aggiunti, formulati per impugnare la successiva formale aggiudicazione in favore del secondo classificato, non avevano modificato il petitum e la causa petendi dell’originario ricorso. La società, sin dall’atto introduttivo, aveva lamentato l’illegittimità della propria esclusione chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, restando così nell’ambito del medesimo oggetto del processo. Avverso tale pronuncia il TAR del Lazio ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso ogni incompatibilità, sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611/2024, tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la presenza del Presidente di sezione o del Consigliere delegato quali componenti del collegio giudicante. Nel merito, ha ritenuto il motivo privo di pregio.
L’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 individua il presupposto del versamento del contributo nella proposizione del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti che introducano “domande nuove”. Tale previsione è stata interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 6 ottobre 2015, causa C-61/14, secondo cui il giudice nazionale, se accerta che gli oggetti dei ricorsi o dei motivi non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo del pagamento dei tributi giudiziari cumulativi.
Sulla scorta di tale pronuncia si è consolidato l’orientamento della Corte per cui la distinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri non è rilevante ai fini impositivi. Occorre invece verificare se i motivi determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione c.d. forte di cause. Nel caso di specie, il giudice di merito ha correttamente applicato tali principi: tra le ragioni del ricorso e quelle dei motivi aggiunti sussiste coincidenza, essendo l’aggiudicazione definitiva ad altra ditta in rapporto di stretta e necessaria consequenzialità con il provvedimento di esclusione, quali segmenti del medesimo procedimento amministrativo. Non vi è stato, quindi, alcun ampliamento dell’oggetto del processo.
La censura è stata inoltre dichiarata inammissibile, poiché l’attività interpretativa della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di legge. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in applicazione della disciplina sulla definizione accelerata di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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