Accertamento sintetico, reddito del nucleo familiare e vecchio redditometro (Cass. civ. Sez. V n. 14131 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito disciplinato dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, la prova contraria ammessa a favore del contribuente implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare con idonea documentazione la sussistenza, l’entità e la durata del possesso dei redditi asseritamente destinati a coprire le spese contestate. I canoni di leasing su beni di lusso non sono estranei alla ricostruzione sintetica per gli anni d’imposta antecedenti al 2009, ove il redditometro è quello dei decreti ministeriali del 1992. La disciplina del c.d. nuovo redditometro non è applicabile retroattivamente, essendo espressamente riferita agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta decorrenti dal 2009. L’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione della sanzione tributaria opera solo quando questa sia irrogata con atto separato, e non quando sia contestuale e unita all’atto di accertamento.
Il Fatto
Il contribuente riceve notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Ufficio ridetermina sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior reddito per entrambe le annualità. La rettifica si fonda sulla disponibilità di beni e situazioni indicatori di capacità contributiva: autovettura di grossa cilindrata, contratto di assicurazione, imbarcazioni da diporto, spese sostenute nel quinquennio, nonché canoni di leasing.
L’Ufficio tiene conto anche del reddito sintetico globale netto del nucleo familiare, comprensivo della coniuge. Dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente propone distinti ricorsi davanti alla C.t.p. di Milano, che li riunisce, li accoglie parzialmente per il 2006 e li rigetta per il 2007. La C.t.r. della Lombardia rigetta l’appello del contribuente, condannandolo alle spese. Ricorre quindi per cassazione con dodici motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo, tutti relativi all’accertamento sintetico condotto tenendo conto della situazione del coniuge e dei beni detenuti in leasing, e li dichiara infondati. Richiama l’orientamento secondo cui la prova contraria ammessa dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 richiede la dimostrazione documentale dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare. La C.t.r. ha correttamente ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente.
La Corte precisa che la prova contraria non attiene solo alla disponibilità di ulteriori redditi, ma anche alla loro entità e alla durata del possesso. Serve documentazione su circostanze sintomatiche che quei redditi siano stati effettivamente impiegati per coprire le spese contestate. La prova non è tipizzata e può essere data con qualsiasi mezzo idoneo, ma deve ancorare a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva ai redditi ulteriori allegati.
Quanto ai beni in leasing, la Corte osserva che l’art. 38 consente di fondare la determinazione sintetica anche sull’analisi di campioni di contribuenti differenziati in funzione del nucleo familiare. Nella specie il reddito è stato determinato sulla base della situazione dei membri del nucleo, coerentemente con i principi richiamati. I canoni di leasing non possono essere esclusi a priori dalla ricostruzione per gli anni antecedenti al 2009, poiché i decreti ministeriali del 1992 consentono all’Ufficio di utilizzare anche elementi diversi da quelli tabellari.
La Corte affronta poi il diritto intertemporale. L’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede che le modifiche all’art. 38 abbiano effetto per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine di dichiarazione non è ancora scaduto all’entrata in vigore del decreto. L’art. 5 del d.m. 24 dicembre 2012 conferma l’applicabilità dal 2009. Esclusa la retroattività, la Corte rigetta anche il nono e il decimo motivo.
Il quarto, settimo e ottavo motivo sono inammissibili perché di natura meritale, volti a ottenere una rivalutazione delle prove già esaminate dalla C.t.r.; il settimo è inoltre inammissibile ex art. 348-ter cod. proc. civ. per la doppia conforme. L’undicesimo e il dodicesimo motivo, sulla motivazione delle sanzioni, sono infondati: l’obbligo ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 opera solo per l’atto separato, essendo assolto per relationem quando la contestazione è unita all’accertamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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