Inammissibile il motivo che chiede rivalutazione del merito in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 17527 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente rubricato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non prospetti una specifica questione di diritto ma si risolva in una alternativa ricostruzione delle risultanze istruttorie: in tal caso la Corte non è abilitata a scrutinarlo, non potendosi riaprire la discussione del merito in sede di legittimità. È altresì inammissibile il motivo che denunci l’omesso esame di fatti decisivi senza specificare quando, dove e come tali fatti siano stati discussi nel grado di appello. La parte che, a fronte di una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., non presenti istanza di decisione, manifesta rinuncia al ricorso incidentale.

Il Fatto

Un attore convenne in giudizio la proprietaria di un fondo per l’accertamento di una servitù di passaggio anche carrabile, di larghezza pari a m. 4, e per la condanna della convenuta alla demolizione di un fabbricato e alla rimozione degli ostacoli al libero esercizio della servitù, oltre al risarcimento del danno. La convenuta eccepì l’estinzione per mancanza di utilità. Il Tribunale accolse la domanda, salvo che per il risarcimento; la Corte di appello di Brescia riformò parzialmente la decisione, limitando a m. 2,5 la larghezza del passaggio.

La convenuta propose ricorso per cassazione con due motivi; l’attore resistette con controricorso e ricorso incidentale. Il consigliere delegato avanzò proposta di definizione anticipata per inammissibilità o manifesta infondatezza ex art. 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente principale chiese la decisione; la parte controricorrente non presentò istanza analoga quanto al ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che esso non articola una specifica questione di diritto, ma si limita a riprodurre un brano della sentenza impugnata e a ricostruire i fatti di causa, prospettando una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il motivo, quindi, si risolve in una alternativa ricostruzione del merito, che non può essere riesaminata in sede di legittimità, neppure quando la censura sia formalmente veicolata attraverso il vizio di violazione di legge.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi, ma non indica quando, dove e come il fatto assunto come decisivo sia stato oggetto di discussione nel giudizio di appello. Sul punto la Corte richiama la disciplina dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Quanto ai richiami agli artt. 1362 e 1065 cod. civ., la parte prospetta come questioni di diritto censure rivolte alla ricostruzione della situazione di fatto, sottratte al sindacato di legittimità, secondo l’insegnamento di Cass. 3340/2019.

L’unico motivo del ricorso incidentale lamenta il carattere apparente e apodittico della motivazione con cui la Corte territoriale ha ridotto la larghezza del passaggio da m. 3 a m. 2,5, deducendo la violazione degli artt. 1064 e 1065 cod. civ. La Corte lo considera rinunciato, poiché la parte non ha presentato istanza di decisione a fronte di una proposta di definizione che riguardava anche tale ricorso, richiamando Cass. 10164/2024.

In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale rinunciato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte applica inoltre l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., rilevando che la proposta di definizione anticipata era in linea con la decisione, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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