Rinuncia al ricorso per definizione agevolata ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 17526 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia espressa al ricorso, ritualmente depositata dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, non la cessazione della materia del contendere, ove la parte non dia prova dell’integrale pagamento del debito rateizzato. La rinuncia conseguente all’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione non fa passare in cosa giudicata la sentenza impugnata: la situazione dedotta in giudizio è sostituita, per volontà di legge, dalla disciplina emergente dalla comunicazione di accoglimento della domanda. In difetto di adesione della controricorrente alla rinuncia, le spese processuali vanno compensate, non potendosi applicare la condanna prevista dall’art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917/1986, la plusvalenza realizzata mediante cessione di un immobile entro il quinquennio dall’acquisto. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale confermava la legittimità dell’atto impositivo.
Proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il difensore del contribuente depositava memoria contenente espressa rinuncia al ricorso, motivata dalla presentazione di domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che non sussistono le condizioni per l’esame nel merito dei motivi, in conseguenza della rinuncia al ricorso. Il difensore, munito di apposita procura speciale, ha depositato memoria con espressa rinuncia ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., corredata dal deposito della domanda di definizione agevolata — contenente l’impegno a rinunciare al giudizio pendente — e della comunicazione di accoglimento.
In presenza di espressa rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Esclude la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere, poiché la parte contribuente non ha dato prova di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, essendo l’ultima rata in scadenza per il 30 novembre 2027.
La Corte precisa che la rinuncia e la dichiarazione di estinzione, ravvisatane la ritualità, non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata. La situazione dedotta in giudizio è sostituita, per volontà di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, nei termini indicati dalla comunicazione di accoglimento della domanda, secondo il richiamato precedente Cass., sez. 5, n. 11356 del 29.04.2024.
Quanto al regime delle spese, in assenza di prova dell’adesione alla rinuncia da parte della controricorrente, la Corte dispone la compensazione. La ratio dell’istituto della definizione agevolata esclude che si possa disporre la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione delle altre parti processuali, come affermato da Cass., sez. 5, n. 9308 dell’08.04.2024.
Non sussistono infine i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione, secondo Cass. Sez. U n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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