Obbligo quadro RW anche per il delegato al conto estero (Cass. civ. Sez. V n. 29578 del 08.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di monitoraggio fiscale, l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. in l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività finanziarie all’estero, ma anche colui che all’estero abbia la disponibilità di fatto di somme non proprie con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare. La movimentazione dei conti non costituisce condizione di configurabilità dell’obbligo, essendo sufficiente la disponibilità o la possibilità di movimentazione, connessa anche alla semplice delega alle operazioni relative a un determinato conto corrente bancario. Ne deriva che, qualificatosi il contribuente come soggetto delegato, è su di lui che grava l’onere di provare l’eventuale limitazione speciale che gli abbia impedito di movimentare il conto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990 per attività finanziarie detenute all’estero, irrogando la sanzione del 6% degli importi non dichiarati ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, per un totale di euro 27.760,28.

Il contribuente era già stato ammesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività detenute all’estero, con definizione delle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. La procedura non esonerava dalla dichiarazione delle attività emerse per i successivi anni d’imposta 2014 e 2015. Il contribuente risultava delegato a disporre delle attività finanziarie di proprietà del coniuge presso un istituto bancario svizzero. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, ritenendo non provata dall’Ufficio l’esistenza di una delega alla movimentazione. L’Agenzia ricorreva quindi in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la movimentazione dei conti non costituisce condizione per la configurabilità dell’obbligo di compilazione del quadro RW: è sufficiente la disponibilità o la possibilità di movimentazioni finanziarie, come affermato nella citata Cass. n. 26965/2020.

Da tale pronuncia si ricava una nozione omnicomprensiva di detenzione, che include anche le situazioni detentive nell’interesse altrui. L’obbligo dichiarativo riguarda quindi anche chi, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme non proprie con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, in ragione della ratio della previsione.

Nel caso concreto il contribuente, nella dichiarazione redatta ai fini dell’ammissione alla procedura di collaborazione volontaria, aveva espressamente dichiarato di essere delegato del rapporto di conto corrente e di risparmio presso l’istituto bancario svizzero, il cui intestatario e beneficiario effettivo era il coniuge. Tale qualificazione proveniva dalla stessa parte interessata.

Alla stregua di ciò, la distribuzione dell’onere della prova operata dalla Corte di giustizia tributaria risultava affetta da errore: era semmai il contribuente a dover provare la sussistenza di un’eventuale limitazione speciale che gli impedisse la possibilità di movimentare il conto rispetto al quale egli stesso si era qualificato come delegato.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà adeguandosi ai principi espressi e liquiderà le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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