Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica dichiarata (Cass. civ. Sez. II n. 17557 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, nel ricorso per cassazione, dichiari che la sentenza impugnata gli è stata notificata ha l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notificazione. Tale dichiarazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, non è recuperabile mediante la produzione tardiva consentita dall’art. 372 cod. proc. civ. L’omissione è sanzionata con l’improcedibilità del ricorso, salvo che la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente o acquisita dal fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato non opponibile a un terzo, acquirente in una procedura esecutiva, l’accordo conciliativo con cui la madre aveva riconosciuto che il figlio aveva acquistato per usucapione alcuni immobili già assoggettati a esecuzione. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione del figlio, confermando che le trascrizioni e iscrizioni anteriori all’accordo prevalevano, ai sensi degli artt. 2643, n. 12-bis, 2644 e 2650 cod. civ..
Il ricorrente propose ricorso per cassazione con due motivi. I controricorrenti resistettero con separati controricorsi, depositando memorie; il P.G. chiese il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto di non dover esaminare i motivi, essendo il ricorso improcedibile. Il percorso argomentativo muove da una ricostruzione dei principi consolidati in materia di art. 369 cod. proc. civ., orientati a eliminare ogni ostacolo non indispensabile all’accesso al giudizio di legittimità, fermo il dovere di autoresponsabilità della parte processuale.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8312 del 25.03.2019, che hanno escluso l’improcedibilità quando il controricorrente depositi copia autenticata della decisione o non disconosca la conformità della copia informale, e quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice. Richiama inoltre le Sezioni Unite n. 10648 del 02.05.2017, che hanno misurato la normativa interna con i principi eurounitari, escludendo una compressione irragionevole del diritto di difesa ma ammettendo limitazioni proporzionate delle condizioni di ricevibilità.
La Corte ribadisce che la verifica della procedibilità va compiuta in limine litis, con assoluta priorità, per evitare il protrarsi del processo e per non costringere la parte intimata a fronteggiare nel merito un’impugnazione destinata a non epilogare. La dichiarazione di avvenuta notifica contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e impegna la parte alle relative conseguenze, senza possibilità di recupero tardivo ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ..
Nel caso concreto, la relata di notifica non era stata tempestivamente prodotta e il ricorrente aveva dichiarato in ricorso che la sentenza gli era stata notificata. Poiché tra il deposito della sentenza (19.09.2019) e la notifica del ricorso (02.12.2019) era trascorso un lasso superiore al termine breve di sessanta giorni, nessun recupero era possibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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