Cariche in cooperativa e autorizzazione per l’incarico extraistituzionale del sanitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9801 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, nella specie Presidente del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale, non incorre nell’incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall’art. 61 del medesimo d.P.R. Ciò non esclude che il lavoratore debba chiedere al datore di lavoro l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale. Trova applicazione l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplina volta a garantire l’obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico e fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost., a rafforzamento del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La mancanza della comunicazione al datore di lavoro, ai fini della valutazione di compatibilità funzionale all’autorizzazione, dell’incarico extraistituzionale consistente nella carica sociale di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale dà luogo a responsabilità disciplinare. Il carattere gratuito dell’attività non esclude la necessità della valutazione di compatibilità e dunque dell’autorizzazione.

Il Fatto

Un infermiere professionale, dipendente dell’azienda sanitaria territoriale, impugna il licenziamento intimatogli il 16 giugno 2018. Il provvedimento espulsivo si fonda su tre addebiti: l’assenza ingiustificata dal lavoro il 14 febbraio 2018, un debito orario di 31,04 ore e lo svolgimento, senza preventiva autorizzazione, di attività extraistituzionali presso una cooperativa esterna, della quale il lavoratore era stato presidente del Consiglio di amministrazione.

La contestazione disciplinare era intervenuta con nota del 21 marzo 2018, dopo la segnalazione del 23 febbraio 2018 e la successiva comunicazione del servizio ispettivo del 7 marzo 2018. Il Tribunale rigetta l’impugnazione e la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 123/2023, conferma il rigetto. Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, non ravvisando le condizioni delle disposizioni processuali richiamate. Passa poi all’esame dei motivi, tutti rigettati.

Quanto alla tempestività della contestazione, la Corte richiama il principio per cui, ai fini della decorrenza del termine perentorio dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, rileva esclusivamente il momento in cui l’acquisizione della notizia di infrazione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, consenta di avviare correttamente le tre fasi della contestazione, dell’istruttoria e della sanzione. Non è censurabile l’accertamento in fatto del giudice di merito che ha individuato tale momento nelle comunicazioni interne. La questione dell’affissione del codice disciplinare, riportata in rubrica, non è esplicitata nel motivo né menzionata in sentenza.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che per l’incarico extraistituzionale il lavoratore doveva chiedere l’autorizzazione. L’art. 61 del d.P.R. n. 3 del 1957 esclude l’incompatibilità assoluta prevista per gli incarichi in società con fine di lucro nel caso delle società cooperative: l’assunzione di cariche sociali in cooperativa è possibile a prescindere dalla natura e dall’attività della stessa. Si rientra quindi nel campo dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che richiama l’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, secondo cui con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro, incompatibile con altre attività che possano configurare conflitto di interessi. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 25639 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 32199 del 2021, e precisa che il carattere retribuito dell’attività rileva ai fini del recupero delle somme, ma non condiziona la necessità dell’autorizzazione, che non può essere conferita per facta concludentia.

Il terzo motivo concerne l’assenza del 14 febbraio 2018. L’art. 8, comma 4, del contratto collettivo quadro del 4 dicembre 2017 impone che l’articolazione della prestazione lavorativa sia definita previo accordo tra amministrazione e dipendente. La Corte osserva che la modifica di quanto già concordato deve rispettare i principi di correttezza e buona fede e non può essere funzionale a ostacolare l’esercizio delle prerogative sindacali. La Corte d’Appello ha accertato in fatto che il datore aveva avviato l’interlocuzione e il lavoratore non vi aveva dato corso, né aveva allegato la violazione dei criteri di buona fede.

Quanto al quarto motivo, la Corte ribadisce che in tema di licenziamento per giusta causa, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, va escluso ogni automatismo: il giudice deve valutare la gravità dei fatti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e la proporzionalità tra fatti e sanzione. La Corte d’Appello ha effettuato il dovuto controllo di proporzionalità in relazione alle giustificazioni addotte. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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