Legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare lo stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 11447 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura di liquidazione del patrimonio, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo a termini degli artt. 14-octies, comma 4, e 10, comma 6, l. n. 3/2012. Il liquidatore assume, nella gestione e nella liquidazione dell’attivo, la posizione di rappresentante della massa dei creditori: esercita prerogative proprie dei creditori e non opera quale avente causa del debitore. Alla lacuna dello statuto della procedura concorsuale minore, priva di norma denegativa espressa, si pone rimedio in via interpretativa, per l’equiparazione del decreto di apertura della liquidazione al fallimento e per l’effetto sostitutivo del liquidatore nei rapporti patrimoniali compresi nella procedura.
Il Fatto
Un avvocato, creditore della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3/2012, e la debitrice sovraindebitata da lui difesa propongono reclamo avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, nella parte in cui i compensi professionali erano stati decurtati e la prededuzione esclusa. Contestano altresì l’ammissione tardiva di altri crediti e deducono l’inammissibilità delle relative domande.
Il Tribunale rigetta il reclamo, senza integrare il contraddittorio verso i creditori concorrenti, ritiene ammissibili le domande tardive, esclude l’interesse ad agire della sovraindebitata e conferma la determinazione dei compensi secondo i parametri professionali. Ricorre per cassazione la sola debitrice.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: il decreto non è stato impugnato dall’altro reclamante e il Tribunale non ha integrato il contraddittorio verso i creditori tardivi. Richiamando Cass., Sez. U., n. 26373/2008 e il successivo orientamento (Cass., Sez. U., n. 6826/2010; Cass., n. 33915/2024), ritiene che l’integrazione possa essere omessa quando il litisconsorte pretermesso non riceva nocumento dalla pronuncia di rigetto.
Il primo motivo, sulla composizione del collegio e sulla mancata ricusazione, è inammissibile. L’istanza va depositata non oltre il secondo giorno prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. civ.: la conoscibilità dei componenti acquisita con la ricezione dell’avviso e la consultazione del ruolo già realizza la fattispecie. Chi non esercita l’onere di ricusazione non può far valere in impugnazione la violazione dell’obbligo di astensione come motivo di nullità (Cass., n. 16831/2022; Cass., n. 25251/2024).
I motivi dal secondo al settimo sono inammissibili per difetto di interesse. In tema fallimentare la legittimazione del fallito a impugnare i provvedimenti del giudice delegato è esclusa, per la natura endoconcorsuale del provvedimento e per la legittimazione esclusiva del curatore sui rapporti compresi nella procedura; il decreto di esecutività non è denunziabile con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche, esperibili solo dai soggetti legittimati (Cass., n. 29156/2024; Cass., n. 7407/2013).
La Corte estende tali principi alla liquidazione del patrimonio. L’art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3/2012 equipara il decreto di apertura al fallimento; ne discendono l’improcedibilità delle azioni cautelari ed esecutive e l’inopponibilità degli acquisti di diritti di prelazione per crediti anteriori. Il liquidatore amministra il patrimonio (art. 14-novies, comma 2) e, come il curatore, si giova degli effetti sostitutivi degli artt. 2913, 2915 e 2916 cod. civ.; l’art. 14-decies, comma 2 gli consente di esercitare o proseguire le azioni revocatorie, subentrando nelle prerogative dei creditori.
Se il liquidatore rappresenta la massa, egli non è successore del debitore. Lo conferma Cass., n. 10243/2025, che gli riconosce la legittimazione a resistere al reclamo. Il ricorso è dunque inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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