Divieto indebitamento spese correnti non applicabile alle società servizi pubblici (Cass. civ. Sez. I n. 17927 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, sancito dall’art. 119, comma 6, Cost. e dall’art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002, opera esclusivamente nei confronti degli enti territoriali ivi indicati e degli organismi previsti dall’art. 3, comma 16, della legge n. 350/2003. La nullità colpisce pertanto i soli contratti di finanziamento stipulati da tali enti e organismi in violazione del divieto, avuto riguardo alla destinazione del finanziamento risultante dalle previsioni negoziali e non a quella che la provvista ha poi di fatto ricevuto. La stessa disposizione esclude espressamente dal divieto tutte le società di capitali costituite, anche non in via esclusiva, per l’esercizio di servizi pubblici, le quali, pur partecipate da enti pubblici, restano assoggettate alle sole norme del codice civile in materia di società di capitali e godono di generale capacità giuridica.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società dichiarata tale con sentenza del 17.5.2017 aveva ammesso solo parzialmente al passivo il credito della banca finanziatrice, escludendo la prelazione ipotecaria e privilegiata invocata, sul rilievo della nullità del contratto di finanziamento stipulato il 3.2.2010. Il Tribunale di Milano, con decreto del 12.9.2022, ha rigettato l’opposizione proposta dall’istituto.

Il tribunale ha ritenuto che una parte rilevante del finanziamento fosse stata destinata al ripianamento di debiti pregressi, al pagamento di debiti tributari, contributivi e commerciali, e dunque a spesa corrente anziché di investimento. Da qui la nullità del contratto per violazione dell’art. 119, comma 6, Cost., applicabile, secondo il giudice di merito, anche alle società strumentali degli enti territoriali. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo dell’ambito soggettivo del divieto di indebitamento e della conseguente sanzione di nullità. Rileva che l’art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002 vieta il ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse dagli investimenti soltanto agli enti territoriali indicati dall’art. 119, comma 6, Cost. — comuni, province, città metropolitane e regioni — e agli organismi previsti dall’art. 3, comma 16, della legge n. 350/2003. La nullità colpisce quindi i soli contratti stipulati da tali soggetti in violazione del divieto, avuto riguardo alla destinazione del finanziamento come indicata nelle previsioni negoziali, e non a quella che la provvista ha poi effettivamente ricevuto.

La stessa disposizione, prosegue la Corte, esclude espressamente dal divieto tutte le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, anche non in via esclusiva, stante la mancanza di una precisazione normativa sul punto. Si tratta di un’attività che non poteva essere compresa nell’oggetto delle società c.d. strumentali, disciplinate dall’art. 13 del d.l. n. 223/2006, ad oggetto sociale esclusivo e non estensibile ai servizi pubblici locali.

Le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, ancorché partecipate in tutto o in parte da enti pubblici, restano assoggettate, per tutto quanto non previsto e salvo deroghe espresse, solo alle norme del codice civile in materia di società di capitali. Esse godono di una generale capacità giuridica e, in mancanza di specifiche limitazioni di legge, del potere di porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico. La Corte richiama Cass. n. 18449 del 2015, secondo cui l’oggetto sociale costituisce solo un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell’atto, ma eventualmente la responsabilità degli amministratori.

Il tribunale, che aveva accertato la natura di società multiutility della società fallita, con oggetto comprendente anche l’erogazione di servizi pubblici locali, è dunque incorso nei vizi denunciati. I primi due motivi sono accolti, con assorbimento degli altri; il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Milano in differente composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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