Rito del lavoro, note scritte non ampliano domanda né producono documenti (Cass. civ. Sez. III n. 13548 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, né la discussione orale all’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ., né le note scritte che il giudice può concedere in vista di essa, possono essere utilizzate per mutare la domanda o per produrre nuovi documenti. La domanda è emendabile solo previa autorizzazione del giudice e in presenza di gravi motivi; la produzione documentale trova il suo limite nelle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., salvo l’esercizio del potere di ammettere nuovi mezzi di prova ai sensi del quinto comma dell’art. 420 cod. proc. civ. La regolazione delle spese processuali risponde alla regola della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.; la compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e il suo diniego non è sindacabile in cassazione, salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, società subconduttrice di un immobile adibito ad autodemolizione, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Milano la proprietaria e la società incaricata della vendita, chiedendo la condanna a formulare nei suoi confronti una proposta di acquisto in virtù del diritto di prelazione, oltre al risarcimento dei danni.

Nel corso del giudizio di primo grado la società attrice aveva prospettato, in sede di note conclusive, una domanda risarcitoria per le spese di messa a norma dell’area, pari a Euro 180.000. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda principale per mutatio libelli e quella riconvenzionale della controricorrente per mancata istanza ex art. 418 cod. proc. civ.; la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame della richiesta di termine per una memoria ex art. 420 cod. proc. civ. e la violazione di legge. La Corte lo dichiara inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.: la ricorrente non ha riprodotto il tenore della richiesta né ha indicato il verbale che la conterrebbe, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il giudice di legittimità deve poter individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso.

Sul piano sostanziale, la Corte chiarisce che l’ordinamento processuale non conosce una memoria ex art. 420 cod. proc. civ., ma l’udienza di discussione. La prassi delle note illustrative non amplia i poteri delle parti: né la discussione orale né le note possono mutare la domanda, emendabile solo con autorizzazione del giudice e gravi motivi, né produrre nuovi documenti, vigendo le preclusioni degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.

Il secondo motivo, sulla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, è parimenti inammissibile: non indica le disposizioni violate, viola nuovamente l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. e trascura che nel rito del lavoro anche la semplice emendatio è preclusa in assenza di gravi motivi e di autorizzazione del giudice.

Il terzo motivo, sulla compensazione delle spese, è inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la compensazione delle spese è riservata al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce un diritto della parte soccombente. Non è quindi sindacabile la statuizione che condanna la parte soccomvente al rimborso delle spese. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e integrazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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