Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 16497 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., impone al ricorrente di offrire al giudice di legittimità una rappresentazione, pur concisa, ma comprensibile dell’intera vicenda giudiziaria, con le reciproche pretese, i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. La previsione non risponde a un mero formalismo, ma alla necessità che la Corte conosca dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili alla decisione. Il principio di specificità va modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi), restando fermo che la responsabilità della prospettazione grava sulla parte che propone il ricorso. Il giudice di rinvio che, rilevata una preclusione da giudicato, si sia spogliato della potestas iudicandi, non è censurabile per le valutazioni di merito svolte “solo per completezza”, rispetto alle quali il ricorrente è privo di interesse.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice e di due fideiussori, per un mutuo e per la relativa garanzia. Gli ingiunti si erano opposti e il Tribunale aveva revocato il decreto, condannando la società al pagamento di una somma in solido con i fideiussori entro il limite garantito.
Proponeva appello la società, insieme ai fideiussori. Nel corso del giudizio sopravveniva l’estinzione di una parte e il processo veniva dichiarato interrotto; la riassunzione avveniva solo nei confronti di alcuni soggetti. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 30.04.2021, dichiarava il difetto di legittimazione processuale di più parti e rigettava l’appello. Avverso tale pronuncia i fideiussori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso, nell’esposizione dei fatti, offriva solo qualche passo tratto dalla sentenza impugnata, insufficiente a rendere comprensibile una vicenda processuale assai complessa. La Corte ribadisce che la integrità dell’esposizione non può essere supplita dal contenuto della sentenza gravata, perché il requisito è imposto dal legislatore direttamente all’atto di parte.
Sul piano nomofilattico, i giudici richiamano una consolidata giurisprudenza secondo cui il ricorrente deve indicare le reciproche pretese, le eccezioni, le difese, lo svolgimento del processo e le argomentazioni essenziali dei gradi di merito. Vengono citate, tra le altre, Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312, Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425.
La Corte affronta espressamente l’impatto della sentenza Succi. Secondo il Collegio, tale pronuncia non ha inciso su questa interpretazione, che non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, ma ha correttamente enucleato la responsabilità della parte ricorrente. Il principio di specificità va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, contemperando la semplificazione dell’attività del giudice con la certezza del diritto e la funzione nomofilattica. In tal senso vengono richiamate Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117 e la recentissima Cass. sez. 3, ord. 12 gennaio 2024 n. 1352.
La Corte aggiunge che anche i singoli motivi sono inammissibili. Il primo è incomprensibile, non comprendendosi perché dalla rilevabilità d’ufficio della nullità dovesse derivare un vincolo per il giudice del merito. Il secondo si scontra con l’art. 348 ter cod. proc. civ. per la doppia conforme e con la preclusione da giudicato: una volta rilevata la preclusione, il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, e il ricorrente è privo di interesse a impugnare il merito deciso solo per completezza. Il terzo motivo è estraneo alla ratio decidendi, avendo la corte territoriale deciso prescindendo dalla natura autonoma della garanzia.
Nota della Redazione
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