Responsabilità del contribuente per la dichiarazione affidata al professionista (Cass. civ. Sez. V n. 17948 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente e non è rilevabile d’ufficio. Questi deve dimostrare uno stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. L’affidamento a un professionista degli adempimenti fiscali non libera il contribuente, che resta sempre tenuto a vigilare sulla puntuale esecuzione del mandato. La sua responsabilità è esclusa solo se provi un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento con modalità di difficile riconoscibilità. Non basta la mera presentazione di una denuncia nei confronti del professionista.

Il Fatto

Una società contribuente ha chiesto alla Commissione tributaria regionale della Lombardia la revocazione della sentenza con cui la stessa Commissione aveva rigettato il suo appello avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva confermato una cartella di pagamento per imposte dirette, IVA e sanzioni relative all’anno 2008.

La Commissione regionale ha accolto il ricorso per revocazione in sede rescissoria, ma ha rigettato l’appello in sede rescindente, rilevando che le allegazioni sul comportamento fraudolento della professionista incaricata erano generiche e prive di elementi concreti sulla mancanza di colpa. La contribuente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la professionista incaricata della contabilità aveva commesso gravi errori nella compilazione della dichiarazione, indicando maggiori ricavi, con un comportamento fraudolento denunciato in sede penale e disciplinare, e che il rifiuto di restituire la documentazione contabile le aveva impedito di esercitare il dovuto controllo.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato, muovendo dall’orientamento consolidato secondo cui, in tema di sanzioni tributarie, grava sul contribuente dimostrare l’assenza assoluta di colpa, con esclusione della rilevabilità d’ufficio, provando di essersi trovato in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 12901 del 15/05/2019).

Il Collegio ha precisato che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare un comportamento quantomeno negligente; è tuttavia sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la prova del dolo o della colpa, presunta fino alla prova contraria, che deve offrire il contribuente e che va distinta dalla prova della buona fede, rilevante solo in caso di errore inevitabile (Cass. n. 2139 del 30/01/2020).

Quanto all’affidamento a un commercialista, la Corte ha richiamato il principio per cui il contribuente risponde per l’inadempimento del professionista ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso e il comportamento fraudolento di quest’ultimo, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante falsificazione di modelli o altre modalità di difficile riconoscibilità (Cass. n. 19422 del 20/07/2018). Il mero conferimento del mandato a trasmettere la dichiarazione non assolve agli obblighi tributari, poiché il contribuente è sempre tenuto a vigilare sulla puntuale esecuzione; la sua responsabilità è esclusa solo se prova il comportamento fraudolento del professionista (Cass. n. 11832 del 9/06/2016).

La Commissione regionale si è attenuta a tali principi, avendo accertato con una verifica in fatto non censurabile in sede di legittimità che la contribuente non aveva adempiuto all’obbligo di controllo, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare la natura fraudolenta della condotta del terzo. La stessa ricorrente si è limitata a evidenziare presunti errori nella compilazione della dichiarazione IVA, senza specificare su quali elementi si fondasse la fraudolenza, non bastando la denuncia presentata. Dall’atto di conclusione delle indagini preliminari emerge solo la contestazione del reato di appropriazione indebita per il rifiuto di restituire la documentazione, senza alcun riferimento a condotte pregresse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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