Revocazione per errore di fatto: prova negativa e difetto di decisività (Cass. civ. Sez. I n. 26626 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; occorre che l’errore consista in un difetto di percezione o in una mera svista materiale, risulti con immediatezza e obiettività senza indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, sia essenziale e decisivo. Non integra l’errore revocatorio la critica che investa la valutazione delle prove. Nella domanda di rivendica dei beni inventariati all’attivo del fallimento oggetto del giudizio non è la proprietà dei beni in capo all’imprenditore fallito, bensì la proprietà in capo al rivendicante; per respingere la domanda è sufficiente che manchi la prova di tale ultima proprietà.

Il Fatto

Una società presentò domanda di rivendica di quattro imbarcazioni inventariate all’attivo del fallimento di altra società. Il giudice delegato rigettò la domanda e l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 legge fall. fu a sua volta respinta dal Tribunale.

La società impugnò per revocazione il decreto del Tribunale, deducendo un errore di fatto nell’affermazione che l’area su cui insisteva l’azienda fosse di proprietà della fallita, mentre sarebbe stata ignorata la relazione del curatore al giudice delegato. Il Tribunale dichiarò l’impugnazione inammissibile, prima ancora che infondata. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi; il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., contestando l’affermazione del Tribunale secondo cui la critica mossa avrebbe avuto ad oggetto un errore di valutazione della prova e non un errore di percezione. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 395, n. 4, 112 e 115 cod. proc. civ., attribuendo al Tribunale un malinteso sul reale contenuto dell’impugnazione.

L’esame congiunto dei motivi rende evidente l’inammissibilità del ricorso, che non si confronta con la complessiva ratio decidendi del decreto impugnato né con i presupposti dell’impugnazione per revocazione. La Corte richiama i requisiti consolidati: l’errore deve consistere in un difetto di percezione che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, sempre che il fatto non sia stato oggetto di un punto controverso; deve risultare con immediatezza e obiettività; deve essere essenziale e decisivo. Richiama sul punto Cass. nn. 16439/2021; 3190/2006.

Il Tribunale ha rilevato l’assenza di tutti e tre i requisiti, ritenendo che l’errore denunciato attenesse alla valutazione delle prove, che il fatto non fosse smentito dagli atti con immediatezza e obiettività e che la questione della proprietà dell’area non fosse essenziale e decisiva. Il primo motivo si concentra soltanto su uno dei tre requisiti, senza farsi carico dei rimanenti.

Il chiarimento offerto illustrando il secondo motivo è ancor più rivelatore. La ricorrente precisa di non avere mai sostenuto che la relazione del curatore dia la prova positiva di proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante, bensì che da essa si ricavi la prova negativa che tali imbarcazioni non fossero di proprietà della fallita. Con tale precisazione si rende palese la mancanza di decisività del preteso errore revocatorio: oggetto del giudizio è la proprietà in capo alla rivendicante, non alla fallita, sicché per respingere la domanda è sufficiente che manchi la prova della proprietà del soggetto che rivendica.

Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte non provvede sulle spese, non avendo svolto difese la parte intimata, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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