Improcedibile il ricorso privo della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 32815 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente omette di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notifica a mezzo PEC. La dichiarazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e impegna la parte alle relative conseguenze. Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, né dalla produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, presidiando un adempimento preliminare finalizzato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva domandato l’annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificatagli dalla società concessionaria del servizio di riscossione, dopo aver già impugnato il preavviso davanti al Tribunale. Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, ritenendo non impugnabile la comunicazione in presenza di opposizione già proposta avverso il preavviso. La Corte di appello di Torino ha poi dichiarato inammissibile l’appello, in quanto notificato oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza, sul presupposto dell’applicabilità delle modalità del processo di cognizione ordinaria.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese. Un nuovo difensore si è costituito e ha depositato istanza di rimessione in termini e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di rimessione in termini del nuovo difensore, volta a ottenere la fissazione dell’udienza in presenza. L’istanza è respinta: il conferimento del mandato pochi giorni prima del deposito è circostanza imputabile al contegno della parte e non integra motivo di rimessione. Nel giudizio di legittimità, del resto, la scelta delle modalità di trattazione non consegue a una richiesta delle parti, ma all’apprezzamento della Corte.

Nel merito, la Corte ritiene superfluo illustrare i motivi, emergendo dagli atti la improcedibilità del ricorso. Il ricorrente impugna una sentenza pubblicata il 13 luglio 2023 e, per sua stessa dichiarazione, notificata il 22 luglio 2023; il ricorso è stato notificato il 23 ottobre 2023.

Per consolidato orientamento di nomofilachia — Sezioni Unite n. 21349 del 2022, Cass. n. 15832 del 2021 — la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità, obbliga la parte a depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita di relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notifica PEC, senza possibilità di recupero mediante la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.

Nel caso specifico, in cui la sentenza è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente era tenuto a inserire nella busta telematica il messaggio in formato .eml o .msg (Cass. n. 14790 del 2024, Cass. n. 19695 del 2019). Il deposito della sola copia autentica priva della relazione di notificazione comporta il difetto di procedibilità, salvo che la documentazione sia prodotta dal controricorrente ai sensi dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. o acquisita d’ufficio. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente.

La Corte esclude il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione (Cass. n. 19475 del 2024). Non giova il principio che rende procedibile il ricorso ove la notifica si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione: nella specie la notifica è avvenuta il 23 ottobre 2023, oltre tale arco temporale rispetto alla pubblicazione del 13 luglio 2023. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *