Opposizione allo stato passivo: il curatore può sollevare eccezioni nuove (Cass. civ. Sez. I n. 17950 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore fallimentare può introdurre eccezioni di merito nuove, non formulate in sede di verifica del passivo, senza che operi alcuna preclusione, neppure quando le questioni siano state già esaminate dal giudice delegato. L’eventuale inadempimento contrattuale del professionista che ha assistito la società poi fallita costituisce accertamento preliminare rispetto alla pretesa di collocazione in prededuzione del suo credito. La doglianza che censuri il mancato apprezzamento della buona fede nell’eccezione di inadempimento, se generica, nuova e articolata in fatto, è inammissibile. Il vizio di motivazione è escluso quando il decreto opposto espone per ogni argomentazione le ragioni di fatto e di diritto del proprio convincimento.

Il Fatto

Un professionista aveva depositato domanda di ammissione al passivo di un fallimento, chiedendo il riconoscimento di un compenso per l’attività svolta nell’interesse della società poi fallita. In particolare, domandava la collocazione in prededuzione di una somma per l’impulso dato a una procedura di concordato preventivo in bianco, poi rinunciata, e a una successiva procedura di concordato preventivo pieno dichiarata inammissibile, oltre all’ammissione di ulteriori crediti in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. e di un residuo in chirografo.

Il Giudice Delegato respinse la richiesta di prededuzione, ravvisando nell’attività professionale profili di inutilità, inadeguatezza e danno per la massa dei creditori. Il professionista propose opposizione ex art. 98 legge fallimentare; il Tribunale accolse solo in parte, riconoscendo un importo ulteriore per l’attività di certificazione per l’accesso al credito d’imposta. Avverso il decreto del Tribunale è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 1460 cod. civ., per l’asserito difetto di accertamento sulla buona fede dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. La Corte lo dichiara inammissibile sotto più profili concorrenti.

Sul piano preliminare rileva che le statuizioni impugnate sono conformi alla giurisprudenza di legittimità in tema di ius novorum nel giudizio di opposizione allo stato passivo e che il ricorrente non adduce argomenti per superarla. La giurisprudenza della Corte è ferma nell’affermare che, in tale giudizio, il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, non formulate in sede di verifica, senza alcuna preclusione, neppure se le questioni siano state già esaminate dal giudice delegato.

La doglianza sulla buona fede è inoltre inammissibile perché, per un verso, proposta in modo generico e, per altro verso, questione nuova, con difetto di autosufficienza del ricorso; in ogni caso sollecita un nuovo apprezzamento di fatto su un profilo che il Tribunale ha argomentato in modo diffuso.

Il secondo mezzo prospettava un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per asserita omessa pronuncia sull’eccezione di tardività. La Corte ricorda che, in tema di errores in procedendo, non è consentito censurare in sede di legittimità l’omessa motivazione, spettando alla Cassazione accertare il vizio di attività con esame diretto degli atti. Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia, che si configura solo per domande o eccezioni di merito. La censura si scontra comunque con i principi sull’ammissibilità delle eccezioni nuove del curatore.

Il terzo motivo deduceva la nullità del decreto per difetto o apparente motivazione e la violazione dell’art. 99, comma 11, legge fallimentare. La Corte lo ritiene infondato: il Tribunale ha speso motivazione adeguata e lontana dal paradigma della motivazione apparente, avendo spiegato per ogni singola argomentazione le ragioni di fatto e di diritto del proprio convincimento. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *