Inammissibile in Cassazione la ricostruzione del saldo mediante riesame istruttorio (Cass. civ. Sez. I n. 5013 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché volta a ottenere in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori, la censura che denunci la violazione degli artt. 2697 e 116 cod. proc. civ. sul rilievo che i riassunti a scalare sarebbero idonei all’accertamento del saldo del rapporto. La Corte di merito non afferma l’inidoneità in astratto degli scalari, ma recepisce le conclusioni del consulente tecnico che ne escludono la sufficienza in concreto, in difetto della restante documentazione contrattuale e contabile. La denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, con assorbimento dell’ulteriore doglianza.
Il Fatto
La correntista, unitamente ai garanti, conviene in giudizio la banca davanti al Tribunale, lamentando che il saldo apparente del conto corrente, assistito da aperture di credito, era condizionato da addebiti asseritamente illegittimi per varie causali. Chiede la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, in particolare quanto a giorni valuta, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi e interessi ultra legali, la rideterminazione del saldo effettivo, la restituzione delle somme addebitate e la liberazione dei garanti.
Il Tribunale rigetta le domande, rilevando tra l’altro che il rapporto era ancora in essere. La Corte di Appello, in riforma, accoglie l’appello quanto all’ammissibilità, ma rigetta nel merito le domande. Ritiene che la mancata chiusura del conto non impedisca l’accertamento del saldo e della nullità, ma che la consulenza tecnica abbia evidenziato l’impossibilità di ricostruire il rapporto, essendo stati esibiti i soli estratti scalari a partire dal 2004 e un terzo degli estratti conto.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare come anche l’esibizione dei riassunti a scalare sia allegazione idonea all’accertamento del saldo durante la vigenza del rapporto. Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione per mancato espletamento della consulenza tecnica.
La Corte di legittimità rileva che la censura muove da un presupposto errato. La Corte di merito non ha affermato il principio generale dell’inidoneità dei riassunti scalari alla ricostruzione del saldo, ma ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico, che hanno escluso in concreto la possibilità di ricostruire il rapporto nemmeno sulla base degli scalari effettivamente esibiti insieme alle altre allegazioni.
Il giudice di appello ha quindi escluso che l’allegazione dei soli estratti scalari dal 2004 e di un terzo degli estratti conto, unitamente all’assenza della documentazione contrattuale, consenta di ritenere provati i presupposti richiesti per l’accertamento tecnico del saldo effettivo. Si tratta di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte chiarisce che la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori per sostituirli con altri più consoni alle proprie aspettative, come affermato da Cass., n. 15235/2022 e da Cass., S.U., n. 34476/2019.
Il primo motivo è pertanto inammissibile, con assorbimento del secondo, che presuppone l’accoglimento della prima doglianza. Segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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