Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 671 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che dichiari nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, facendo così decorrere il termine breve di impugnazione, è tenuto, ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, n. 2), cod. proc. civ., a depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione (o delle copie dei messaggi PEC). L’omesso tempestivo deposito non può essere recuperato mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ormai tardiva, e comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. o acquisita d’ufficio. La verifica della procedibilità va compiuta in limine litis, con assoluta priorità rispetto all’esame dei motivi.

Il Fatto

Alcuni condomini convennero in giudizio l’usufruttuario e la nuda proprietaria di un appartamento all’ultimo piano dell’edificio, chiedendo che fosse riconosciuta la proprietà condominiale del sottotetto, collegato dai convenuti al proprio appartamento mediante una scala interna. Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda e la Corte d’appello di Firenze, riunite le impugnazioni proposte con atti separati, confermò la decisione.

I condomini ricorsero allora per cassazione, articolando quattro motivi; gli intimati resistettero con controricorso. Il ricorso indicava espressamente che la sentenza impugnata era stata loro notificata, facendo così decorrere il termine breve. La questione decisiva divenne quindi la procedibilità del ricorso, dipendente dal tempestivo deposito della relata di notificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare il quadro giurisprudenziale formatosi sull’art. 369 cod. proc. civ., muovendo dalle Sezioni Unite n. 8312 del 25 marzo 2019. Da esse si ricava che il deposito nei venti giorni dall’ultima notificazione di copia analogica della decisione impugnata priva di attestazione di conformità, o con attestazione non sottoscritta, non determina l’improcedibilità se il controricorrente depositi copia ritualmente autenticata o non disconosca la conformità della copia informale. Diversamente, se la controparte resti soltanto intimata o disconosca, il ricorrente deve depositare l’asseverazione di conformità entro l’udienza di discussione o l’adunanza camerale.

Il Collegio richiama poi la giurisprudenza che ha chiarito il rapporto tra regime dei termini. Ai fini del controllo sulla tempestività dell’impugnazione rilevano le allegazioni delle parti: se il ricorrente non alleghi la notificazione della sentenza, opera il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; se invece l’impugnante abbia allegato, anche implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata, opera il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., con conseguente onere di depositare la copia autentica con relata nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ.

La Corte sottolinea che la statuizione del ricorrente sulla notificazione della sentenza costituisce dichiarazione di un fatto processuale, manifestazione di autoresponsabilità, che impegna la parte a sopportarne le conseguenze. Non è ammesso il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato ex art. 372 cod. proc. civ., poiché ciò vanificherebbe la funzione sanzionatoria dell’improcedibilità. La verifica della procedibilità deve avvenire in limine litis, per impedire il protrarsi irragionevole del processo e per evitare alla parte intimata di difendersi nel merito di un’impugnazione destinata a non approdare a una decisione sui motivi. Solo quando tra deposito della sentenza e notifica del ricorso non sia trascorso il termine breve il ricorso è procedibile.

Applicando tali principi, i ricorrenti avevano dichiarato in ricorso che la sentenza era stata loro notificata il 10 novembre 2017, facendo decorrere il termine breve, ma non avevano tempestivamente depositato la relata ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. L’eventuale deposito con memoria del 10 dicembre 2018 non avrebbe comunque impedito la declaratoria. La Corte rileva inoltre che tra la pubblicazione della sentenza d’appello e la notifica del ricorso era trascorso un tempo superiore ai sessanta giorni, pur tenuto conto della sospensione feriale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato. Manifestamente infondata è giudicata l’eccezione di incostituzionalità, non ravvisandosi lesione dei diritti eurounitari né degli artt. 24 e 111 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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