Licenziamento collettivo del dirigente e comunicazione tardiva al sindacato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18057 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo dei dirigenti, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991 è illegittima soltanto quando i dati trasmessi al sindacato siano incompleti o inesatti, la funzione di controllo e valutazione dell’organizzazione sindacale sia stata limitata e sussista un nesso causale tra la carenza informativa e la menomazione di quella funzione. Grava sul lavoratore l’onere di provare non solo l’insufficienza delle informazioni, ma anche la loro concreta idoneità a fuorviare o eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti al sindacato. Una seconda procedura attivata per i soli dirigenti, previa corretta comunicazione all’associazione sindacale di categoria, è conforme alla disciplina, ove gli adempimenti prescritti risultino comunque realizzati. Il provvedimento di riunione dei procedimenti, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, ha natura ordinatoria ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un dirigente impugna il licenziamento collettivo intimato da una società in liquidazione, chiedendo l’accertamento della sua illegittimità per violazione dell’art. 4 della legge n. 223/1991 e la condanna solidale di tre società del gruppo al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità.
Il giudice di primo grado respinge la domanda. La Corte d’Appello di Brescia conferma la pronuncia, escludendo l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e ritenendo corretto lo svolgimento della procedura. Il dirigente propone quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati su vizi di motivazione, asserita omessa pronuncia, incapacità a testimoniare e violazione della disciplina della mobilità. Le società resistono con controricorsi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che il ricorrente evoca vizi motivazionali secondo il tenore testuale di una formulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. non più vigente. Quanto alla mancata riunione, si osserva che l’omessa pronuncia non è configurabile per questioni processuali, avendo peraltro il giudice di merito deciso sul punto. Il provvedimento di riunione resta esercizio di potere discrezionale, insuscettibile di impugnazione.
Il secondo motivo non specifica se e come l’eccezione di incapacità a testimoniare sia stata reiterata dopo l’assunzione della deposizione. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 9456 del 2023, secondo cui l’incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. non è rilevabile d’ufficio: la nullità derivante dalla testimonianza assunta nonostante l’eccezione deve essere dedotta subito dopo l’escussione, a pena di sanatoria. Nel merito, l’incapacità è correlabile solo al coinvolgimento diretto del teste nel rapporto controverso, non a un interesse generico rispetto a situazioni connesse.
Il terzo motivo è respinto nel merito. Dopo la sentenza della CGUE del 13 febbraio 2014, causa C-596/12, la legge n. 161 del 2014 ha esteso la procedura di mobilità ai dirigenti, in attuazione della direttiva n. 98/59/CE. L’art. 24, comma 1-quinquies, della legge n. 223/1991 prevede appositi incontri per i dirigenti eccedenti. La Corte territoriale ha accertato che gli adempimenti sono stati realizzati, sebbene con modalità non contestuali rispetto alla procedura per gli altri lavoratori. Il diverso avviso del ricorrente sollecita un sindacato di merito estraneo alla legittimità.
Il quarto motivo è inammissibile, perché il mancato esame di una questione processuale non integra omissione di pronuncia, che si configura solo per domande o eccezioni di merito. L’istanza istruttoria risulta implicitamente respinta per irrilevanza. L’ultimo motivo è precluso dalla c.d. doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni convergenti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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