Motivazione apparente e interclusione: passaggio coattivo su fondo comune (Cass. civ. Sez. II n. 8453 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto alla verifica dell’esistenza grafica e materiale della stessa, alla sussistenza di affermazioni inconciliabili o di contraddizioni insanabili, ovvero al caso di motivazione apparente, che ricorre quando le argomentazioni non siano verificabili nel loro iter logico, siano disancorate dal quadro probatorio e applicabili, per genericità, a un numero indefinibile di fattispecie. Ai fini della costituzione della servitù di passaggio necessario ex art. 1051 c.c., la comproprietà di fondi interposti tra quello di esclusiva proprietà e la via pubblica non esclude lo stato di interclusione, poiché il comunista non può asservire il fondo comune al proprio. L’esistenza di un passaggio pedonale sulla porzione comune non esclude l’interclusione, quantomeno relativa, potendo imporsi la servitù per il transito veicolare e pedonale. Compete al giudice di merito valutare se ricorrere o rinnovare la c.t.u., senza che la scelta sia censurabile per vizio di motivazione quando la decisione aderisca con argomentazioni puntuali alle conclusioni del consulente.

Il Fatto

La controversia riguarda l’usucapione e la costituzione di una servitù di passaggio su immobili originati da una divisione. La ricorrente, proprietaria di un fondo confinante, agisce per la cessazione delle turbative e contesta la costituzione del passaggio sul cortile di sua pertinenza. Il controricorrente invoca lo stato di interclusione del proprio fondo come presupposto per il passaggio coattivo.

La Corte d’appello di Cagliari accoglie la domanda del controricorrente e riconosce la servitù. La ricorrente propone ricorso per cassazione articolando più motivi, tra cui la violazione degli artt. 1051, 1052, 1054, 841 e 2697 c.c., il vizio di motivazione e la mancata rinnovazione della consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, incentrati sulla asserita violazione dell’art. 1051 c.c. e sul vizio di motivazione. Il Collegio ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il sindacato sulla motivazione è circoscritto all’omessa motivazione o alla motivazione apparente, non potendosi tradurre in una rivalutazione del merito.

La sentenza impugnata, secondo la Corte, indica chiaramente le fonti del convincimento: dall’atto di divisione e dalle planimetrie del c.t.u. emerge che le particelle assegnate al controricorrente sono frapposte tra i mappali della ricorrente e quello rimasto in comproprietà. Tale assetto non è frutto di una modificazione dello stato dei luoghi operata dal controricorrente.

La Corte conferma quindi i presupposti dell’interclusione assoluta e relativa richiamati dal giudice di merito, in adesione all’orientamento secondo cui, ai fini della costituzione della servitù di passaggio, non rileva che il proprietario del fondo intercluso sia comproprietario di fondi interposti tra quello di esclusiva proprietà e la via pubblica, atteso che il comunista non può asservire il fondo comune al proprio.

Quanto all’esistenza di un accesso pedonale sulla porzione comune, la Corte chiarisce che esso non esclude lo stato di interclusione, quantomeno relativa, e non rende il passaggio più comodo: la presunta maggior convenienza dell’accesso sulla particella comune non può desumersi dal solo fatto della comproprietà. Il giudice di merito ha inoltre escluso che la servitù attraversasse un cortile in violazione del regime di esenzione di cui al quarto comma dell’art. 1051 c.c., insistendo il passaggio su una fascia esterna al muro di recinzione e con le caratteristiche esteriori di una strada.

Il quinto motivo, relativo alla mancata rinnovazione della c.t.u., è respinto: compete al giudice di merito stabilire se ricorrere o meno a una consulenza, e l’argomentata adesione alle conclusioni del consulente, con disamina dei rilievi critici, rende non censurabile la scelta. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e all’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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