Indennità aggiuntiva del fondo di previdenza e tassazione separata IRPEF (Cass. civ. Sez. V n. 18056 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità aggiuntiva corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al d.P.R. n. 211/1981, costituisce una forma di retribuzione differita e va ricondotta nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, con conseguente assoggettamento a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917/1986. È pertanto illegittima la tassazione ordinaria dell’indennità, ma è parimenti errata la sua integrale esenzione dall’IRPEF. Il rimborso richiesto dal contribuente va riconosciuto nei soli limiti della ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata.
Il Fatto
Il contribuente, già dipendente del Ministero delle finanze e successivamente dell’Agenzia del Demanio, all’atto della cessazione dal servizio aveva ricevuto la liquidazione dell’indennità aggiuntiva a carico del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. Su tale importo l’Agenzia delle Entrate aveva operato una ritenuta IRPEF, che il contribuente riteneva illegittima.
Esperita invano la domanda di rimborso e formatosi il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il contribuente impugnava il diniego davanti alla giustizia tributaria. I giudici di merito accoglievano la sua pretesa in entrambi i gradi, ritenendo l’indennità non assoggettabile a imposta. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. L’Ufficio censura la sentenza d’appello per aver qualificato l’indennità come non imponibile, in ragione della sua composizione.
La Corte muove dalla composizione del fondo, alimentato dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e da percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre che da altre indennità perequative pensionabili: si tratta, in massima parte, di premi di produttività e di incentivi legati all’attività d’istituto.
Su questa base il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. civ., sez. V, n. 25396 del 2017, secondo cui l’erogazione di tale indennità costituisce una forma di retribuzione differita, riconducibile alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 17-19 del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata.
La sentenza impugnata aveva condiviso tale qualificazione, ma ne aveva tratto l’erronea conseguenza della totale esenzione dall’IRPEF. La Corte corregge il passaggio: la domanda di rimborso del contribuente poteva essere accolta solo entro i limiti della ritenuta operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza è cassata e la controversia decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento parziale del ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, avendo l’impugnazione avuto esito parziale e essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata solo dopo il deposito del ricorso.
Nota della Redazione
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