Procura digitale su supporto cartaceo valida come speciale in appello (Cass. civ. Sez. I n. 34292 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti redatta su supporto cartaceo, scansionata e allegata mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata con cui l’atto è notificato, ovvero inserita nella busta telematica con cui l’atto è depositato, integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce al ricorso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. La sottoscrizione autografa della parte e l’autenticazione con firma digitale del difensore sono sufficienti a conferire validità alla procura, in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre gravame. Il principio opera anche per la procura conferita per il giudizio di appello. Ne consegue che il giudice non può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per nullità della procura digitale, né assegnare un termine perentorio per il deposito di una nuova procura, quando quella allegata sia già valida.
Il Fatto
Una cooperativa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale che l’aveva condannata a pagare al Comune una quota delle maggiori somme versate per l’espropriazione di suoli poi assegnati in superficie. La Corte d’appello, rilevata in prima udienza la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore, assegnava un termine ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. per la sanatoria. La nuova procura era depositata oltre il termine perentorio fissato.
La Corte territoriale rilevava inoltre che la procura originaria, rilasciata su supporto cartaceo con firma autenticata dal difensore e poi scansionata e allegata alla PEC di notifica, non conteneva alcun riferimento specifico al processo d’appello: non trattandosi di procura speciale, l’autenticazione sarebbe spettata al notaio. Dichiarava quindi inammissibile l’impugnazione. La cooperativa ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2077 del 2024, reso in fattispecie analoga, secondo cui, in caso di ricorso nativo digitale notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione informatica di una copia digitalizzata della procura redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticazione con firma digitale del difensore, integra l’ipotesi della procura speciale in calce ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. La procura è dunque valida, salvo che emerga un’espressione che univocamente escluda la volontà di proporre il gravame.
Il Collegio osserva che tale principio è riferibile anche alla procura conferita per il giudizio di appello, come già affermato da Cass., sez. I, n. 17017 del 2025 e da Cass., sez. III, n. 5610 del 2025. Non sussistono ragioni per discostarsene.
Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che la Corte territoriale non poteva assegnare un termine perentorio per il deposito di una nuova procura, dal momento che la prima doveva già considerarsi valida. La mancata contestazione di questa ulteriore ratio decidendi nel motivo di ricorso resta quindi irrilevante.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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