Nessuna conversione del termine nei rapporti di lavoro con esperti linguistici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18104 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di lavoro subordinato instaurati dalle università con i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera, l’illegittima apposizione del termine non comporta la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L’art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995, nel prevedere vincoli di compatibilità con le risorse di bilancio e di selezione pubblica, esclude tale conseguenza per la non omogeneità di quei rapporti con il lavoro privato. La natura pubblica non economica del datore di lavoro impone di orientare l’esegesi della normativa speciale al rispetto dei principi fissati dall’art. 97, comma 2, Cost., con conseguente esclusione dell’operatività piena della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 quanto alle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva ottenuto dal giudice di primo grado la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati con l’università datrice di lavoro, l’accertamento di un rapporto a tempo indeterminato e la riammissione in servizio con le mansioni di collaboratore ed esperto linguistico.

La Corte d’appello, pur confermando l’illegittimità del termine e l’esistenza di un rapporto subordinato, aveva riformato la decisione negando la conversione del rapporto e respingendo le doglianze sul trattamento retributivo, parametrato alla posizione dei ricercatori confermati a tempo definito e alla disciplina dettata dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’università e dall’I.N.P.S.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 120/1995, lamentando l’impossibilità di convertire i contratti a termine nel pubblico impiego. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo determinato, anche in assenza di esigenze temporanee, non determina la conversione, perché la norma speciale persegue criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di imparziale valutazione meritocratica, riconducibili al buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Il Collegio ha ribadito che nei rapporti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni la qualificazione privatistica non basta a riespandere integralmente la disciplina del d.lgs. n. 368/2001 e le sue conseguenze. La natura pubblica del datore impone di leggere la normativa speciale alla luce dell’art. 97 Cost.: il reclutamento non può prescindere dalla preventiva valutazione dell’oggettiva necessità di personale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Il secondo motivo investiva il trattamento retributivo e la mancata applicazione estensiva della disciplina dettata dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004. La Corte ha confermato che la conservazione del trattamento di miglior favore opera nei limiti dell’art. 26, comma 3, legge n. 240/2010, restando escluso l’aggancio alle dinamiche contrattuali dei ricercatori confermati a tempo definito. Nemmeno una delibera derogatoria trova legittimazione nel procedimento sostitutivo dei trattamenti integrativi, mancando i controlli dei revisori dei conti e la costituzione del fondo per il trattamento accessorio.

Il terzo motivo denunciava la mancata ammissione delle prove testimoniali sulle mansioni svolte e sull’inadeguatezza della retribuzione. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui l’equiparazione ai ricercatori confermati opera ai soli fini economici, con esclusione dell’esercizio della funzione docente e del conseguente danno da dequalificazione. Gli accertamenti sulla possibilità di svolgere mansioni complementari nell’orario assegnato costituiscono valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e compensazione nei confronti dell’Istituto previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *