Onere probatorio della qualifica dirigenziale e inammissibilità del ricorso a censure miste (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24221 del 30.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che invochi il riconoscimento della qualifica dirigenziale è tenuto a provare lo svolgimento delle relative mansioni e a operare una comparazione tra le declaratorie del livello di appartenenza e quelle del livello rivendicato, dimostrando l’inadeguatezza del primo rispetto all’attività concretamente svolta. Non è sufficiente la deduzione di elementi estrinseci o di allegazioni generiche. È inammissibile il ricorso per cassazione che sovrapponga e mescoli i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili, così rimettendo alla Corte il compito di isolare le singole censure. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda solo un fatto storico in senso naturalistico, non questioni o argomentazioni valutative. In tema di demansionamento, la protrazione nel tempo della condotta datoriale integra un illecito di natura permanente, ma la valutazione delle mansioni successive al d.lgs. n. 81 del 2015 va condotta alla luce della nuova disciplina, applicabile ex nunc.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della banca con formale inquadramento come quadro di IV livello, aveva chiesto l’accertamento del diritto alla qualifica dirigenziale in relazione alla mansione di responsabile territoriale ricoperta dal gennaio 2009, lamentando altresì demansionamento, mobbing e danno professionale e non patrimoniale.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 356 del 2020, ha confermato il rigetto. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi al mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale. Rileva anzitutto l’inammissibilità della mescolanza tra i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentito prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili, con il risultato di attribuire al giudice di legittimità il compito di dare forma giuridica alle lagnanze.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che essa non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali. Nella specie il ricorrente contrappone alla motivazione dei giudici di merito una propria diversa lettura delle prove, senza elementi idonei a renderla implausibile.
Sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e ribadisce che esso concerne solo un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, non questioni o argomentazioni. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica del contenuto minimo costituzionale della motivazione.
Nel merito, la Corte conferma che l’onere della prova delle mansioni superiori incombe sul lavoratore e richiede una rigorosa comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto inidonee le allegazioni, prive del necessario raffronto contrattuale, escludendo la natura dirigenziale del ruolo.
Quanto al demansionamento, la Corte richiama la propria giurisprudenza sul carattere permanente dell’illecito e sull’applicazione ex nunc della nuova disciplina, ma osserva che le mansioni attribuite sono state ritenute riconducibili all’area di quadro, non essendo dimostrato il superiore profilo dirigenziale. La domanda risarcitoria era ancorata al mancato riconoscimento della qualifica e resta travolta da tale esclusione. Il vizio di mobbing e l’omessa valutazione della C.T.U. attengono al merito, insindacabile in presenza di motivazione non implausibile. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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