Interpretazione del contratto e valutazione della prova: sindacato di legittimità ai limiti (Cass. civ. Sez. I n. 18122 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali costituisce attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Il ricorrente non può contrapporre, sotto le spoglie della violazione di legge, una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica. Per sottrarsi al sindacato, l’interpretazione del giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili. La valutazione del materiale probatorio è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, censurabile solo per i vizi di motivazione al di sotto del minimo costituzionale. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia attribuito a parte diversa da quella onerata.

Il Fatto

La società Noadel srl chiese l’ammissione al passivo del Fallimento CE.DI Sisa Centro Sud spa di un credito per premi maturati sul fatturato 2015 e 2016, pari a € 547.123,29, di cui una parte in privilegio IVA ex art. 2758 c.c. In sede di verifica la ricorrente, resasi cessionaria del credito, rettificò l’importo riducendolo a € 294.129,67.

Il Giudice Delegato escluse il credito; sull’opposizione il Tribunale di Napoli Nord rigettò il ricorso, riconoscendo la legittimazione della cessionaria ma escludendo la sussistenza del diritto, per mancanza dei presupposti di bilancio e per inidoneità delle prove. La cessionaria ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi; il Fallimento non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, scrutinati congiuntamente per connessione, sono inammissibili. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione dei negozi è attività di fatto del giudice di merito, dovendo il controllo di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Il ricorrente non può opporre, celandosi dietro la denuncia per violazione di legge, una lettura alternativa e più favorevole del regolamento consortile, chiedendo alla Corte una nuova interpretazione dell’atto. Per far valere la violazione occorre indicare i canoni asseritamente violati e precisare in qual modo il giudice del merito se ne sia discostato.

Nella specie il Tribunale ha fornito un’interpretazione specifica e plausibile dell’art. 10.3 del Regolamento e delle disposizioni statutarie; le censure mirano ad accreditare una diversa esegesi del contenuto negoziale. Non rileva che l’interpretazione del giudice di merito non sia l’unica possibile, poiché tra più interpretazioni plausibili non è consentito dolersi di quella privilegiata.

Il terzo motivo è inammissibile perché si riversa nel merito. La valutazione delle prove è attività riservata al giudice di merito, che la esercita secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., senza obbligo di esprimersi analiticamente su ogni risultanza. La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento; quando invece si deduce il cattivo esercizio di tale potere, la censura è ammessa solo in presenza dei vizi di motivazione al di sotto del minimo costituzionale. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere sia stato attribuito a parte diversa da quella onerata, non se oggetto di censura è la valutazione delle prove.

Il quarto motivo non coglie la ratio decidendi: il Tribunale, confermata l’esclusione del credito per insussistenza dei fatti costitutivi e mancata prova, non doveva esaminare eccezioni sulla misura degli oneri di gestione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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