Insinuazione al passivo del leasing traslativo: onere di stima del bene (Cass. civ. Sez. I n. 18120 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore e seguito dal fallimento di questi, la disciplina dell’art. 1526 cod. civ. si applica in via analogica, non trovando invece applicazione l’art. 72-quater legge fallimentare. Il concedente che intenda insinuare al passivo il credito risarcitorio fondato su clausola penale deve formulare una domanda completa, indicando la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene ovvero, in mancanza, una stima attendibile del suo valore di mercato attuale. La clausola non è “di per sé” invalida, ma non può nemmeno essere “di per sé” considerata non manifestamente eccessiva: senza una domanda completa il giudice è privato del potere di riduzione ad equità, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria alcuni immobili; nel 2012 una società utilizzatrice era subentrata nel contratto. Dopo l’inadempimento nel pagamento dei canoni, nel 2016 la concedente intimava la risoluzione per inadempimento. Sopravvenuto il fallimento dell’utilizzatrice, la concedente chiedeva l’ammissione al passivo dei soli canoni insoluti, senza le voci ulteriori.

Il Giudice Delegato rigettava la domanda per nullità della clausola contrattuale n. 14, per contrasto con norme imperative. Il Tribunale di Padova confermava la nullità rigettando l’opposizione. La concedente proponeva ricorso per cassazione in tre mezzi, articolati sulla asserita violazione dell’art. 1526 cod. civ. e sull’applicabilità della Convenzione di Ottawa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione, e li ritiene tutti infondati. Il primo motivo, che denunzia l’omessa motivazione, è smentito dall’ampiezza delle due distinte rationes decidendi che sostengono la decisione impugnata.

Con la prima ratio il Tribunale aveva affermato la nullità in astratto della clausola per violazione dell’art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica al leasing traslativo già risolto prima del fallimento, con esclusione dell’art. 72-quater legge fallimentare. La Corte, pur ritenendo erronea l’affermazione della nullità “in astratto”, richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 2061 del 2021, seguito da pronunce successive.

Con la seconda ratio il Tribunale aveva accertato l’invalidità “in concreto” della clausola, valorizzando l’esigenza di riduzione ad equità quale limite all’autonomia privata. La Corte ritiene che proprio questa duplicità di rationes consenta di prescindere dalla nullità in astratto e di valorizzare l’invalidità in concreto: l’aggiramento del principio sotteso all’art. 1526 cod. civ. si verifica ogni volta che la clausola, applicata alla lettera, impedisca l’esercizio del potere redistributivo giudiziale.

Il profilo decisivo riguarda l’onere della domanda di insinuazione. Il concedente che aspiri a divenire creditore concorrente deve offrire al giudice la possibilità di apprezzare l’equità della penale, indicando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato. La mancanza di tali elementi preclude l’esercizio del potere di riduzione.

Nel caso concreto il ricorrente, pur chiedendo solo lo “scaduto”, non allegava il valore di riallocazione né quello di stima dei beni restituiti, affidandosi al solo rilievo dell’obbligo contrattuale di riaccredito. Tale impostazione contrasta con il formante nomofilattico richiamato, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La Corte rigetta quindi il ricorso, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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