Omessa distrazione spese correggibile con procedimento artt 287 288 cpc (Cass. civ. Sez. II n. 14907 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile — in assenza di un’espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze — è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. L’istanza di distrazione prevista dall’art. 93 c.p.c. è un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese, sicché la sua omissione è emendabile con la procedura di correzione, applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione. Parimenti è emendabile, trattandosi di mera svista, l’errore contenuto nell’intestazione relativo all’indicazione del domicilio eletto.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia aveva proposto ricorso per cassazione avverso un decreto della Corte d’appello di Perugia, emesso in sede di riassunzione. Con l’ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, la Corte aveva dichiarato il ricorso improcedibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti.
Il difensore di questi ultimi ha quindi chiesto la correzione di quella ordinanza, lamentando che la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore — pure richiesta nel controricorso — e aveva indicato erroneamente, nell’intestazione, l’indirizzo del domicilio eletto. Il Ministero è rimasto intimato. Con decreto presidenziale è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il rimedio esperibile quando il giudice ometta di provvedere sull’istanza di distrazione delle spese. La Corte muove dall’assenza di un’espressa indicazione legislativa e da un’interpretazione orientata alle conseguenze, per individuare nel procedimento di correzione degli errori materiali lo strumento adeguato.
Il passaggio decisivo è la qualificazione dell’istanza ex art. 93 c.p.c.: essa facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo, ex art. 1188 c.c., come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese, e ciò giustifica l’impiego della procedura correttiva.
La Corte valorizza, inoltre, la coerenza sistematica del rimedio. Il procedimento di correzione è in armonia con l’art. 93, secondo comma, c.p.c., che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Esso consente di conciliare la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con maggiore rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario a ottenere un titolo esecutivo.
Quanto all’ambito di applicazione, la Corte afferma che il rimedio opera ex art. 391-bis c.p.c. anche per le pronunce della Cassazione, richiamando Cass. Sez. Un. n. 16037/2010, Cass. n. 12437/2017 e Cass. n. 5082/2024. Parimenti emendabile con la stessa procedura è l’errore nell’intestazione relativo all’indicazione del domicilio eletto, trattandosi di mera svista.
L’istanza è quindi dichiarata ammissibile e accolta, poiché il difensore aveva richiesto la distrazione nel controricorso e dagli atti risultava l’errore sul domicilio. La Corte dispone le correzioni all’ordinanza n. 14907 del 2025 e ordina che l’annotazione sia apposta sull’originale del provvedimento.
Nota della Redazione
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