Giudicato interno rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità con strumenti informatici (Cass. civ. Sez. III n. 18269 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno è rilevabile d’ufficio dal giudice, e il suo rilievo deve avvenire anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, facendo ricorso, ove necessario, agli strumenti informatici e alle banche dati elettroniche interne all’ufficio. La cassazione con rinvio di una sentenza pronunciata in cause scindibili produce effetti limitatamente ai capi concernenti i soli soggetti che hanno proposto l’impugnazione. Ne consegue che il giudice di rinvio non può provvedere sulle domande di chi non ha impugnato, essendosi sul punto formato il giudicato, e la relativa pronuncia va cassata senza rinvio. L’acquiescenza eventualmente eccepita non rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso, perché il giudicato interno è rilevabile d’ufficio, salvo che il giudice che avrebbe dovuto rilevarlo lo abbia escluso senza impugnazione sul punto.
Il Fatto
Nel 2005 un gruppo di medici convenne in giudizio alcune amministrazioni pubbliche per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie sul compenso ai frequentanti le scuole di specializzazione. Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello confermò il rigetto con diversa motivazione, per difetto di prova dell’effettiva frequenza.
La prima sentenza d’appello fu impugnata con due ricorsi per cassazione separati, entrambi accolti con distinte ordinanze di rinvio. Il giudice del rinvio accolse le domande anche di soggetti che non avevano proposto impugnazione. La Presidenza del Consiglio ricorse allora per cassazione, deducendo ultrapetizione e violazione del giudicato interno.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente le due censure, incentrate sull’art. 335 cod. proc. civ. e sugli effetti della cassazione con rinvio in ipotesi di cause scindibili. Rileva che i due ricorsi avverso la prima pronuncia d’appello non furono riuniti e vennero accolti con separati provvedimenti: ne deriva che l’impugnazione produsse effetti soltanto sui capi concernenti i soggetti che l’avevano proposta.
Il giudice di rinvio, invece, ha accolto le domande di quattordici soggetti che non risultano avere impugnato la prima sentenza d’appello. Il giudicato si era dunque già formato nei loro confronti, rendendo la pronuncia di rinvio non consentita. La Corte rileva altresì un’imprecisione nel ricorso dell’amministrazione, che aveva incluso tra i soggetti non legittimati anche chi aveva invece impugnato, come risulta dall’ordinanza di questa Corte n. 20870 del 2013.
Quanto alle eccezioni preliminari dei controricorrenti, la Corte le ritiene manifestamente infondate. Il ricorso rispetta l’onere di esposizione del fatto ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ. e non incorre nell’inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: la discrepanza tra chi propose il ricorso e chi riassunse il giudizio emerge dalla semplice collazione del dispositivo con le epigrafi delle ordinanze di legittimità, note all’ufficio senza necessità di deposito.
La Corte richiama in proposito i propri precedenti (Sez. V n. 14014 del 2007; Sez. III n. 20802 del 2010; Sez. II n. 29923 del 2020), secondo cui il rilievo officioso del giudicato va operato anche prescindendo da allegazioni di parte, ricorrendo agli strumenti informatici e alle banche dati interne. Non rileva l’acquiescenza eccepita, poiché il giudicato interno è rilevabile d’ufficio, salvo che il giudice che avrebbe dovuto rilevarlo lo abbia escluso senza impugnazione sul punto.
La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio nella parte in cui ha accolto le domande dei soggetti non legittimati; la seconda censura resta assorbita. Le spese sono regolate con compensazione per alcune posizioni, tra cui quella del soggetto incluso per evidente lapsus calami, e con condanna in solido dei soccombenti alla rifusione delle spese di legittimità e di rinvio.
Nota della Redazione
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