Revocatoria, consapevolezza del danno presunta dalla parentela con il debitore (Cass. civ. Sez. III n. 18268 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini dell’art. 2901 cod. civ., la generica consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, non richiedendosi la specifica intenzione di nuocere. Tale consapevolezza può essere desunta per presunzione dal rapporto di parentela tra alienante e acquirente, tanto più quando quest’ultimo conviva nell’immobile oggetto di compravendita. La motivazione della sentenza d’appello è sufficiente quando espone le ragioni della decisione, ancorandole all’accertamento in fatto dell’anteriorità del credito e alla presunzione sull’elemento soggettivo. Non integra vizio di motivazione, né violazione dell’art. 2729 cod. civ., la censura che contesti la ricostruzione dei fatti senza indicare quali criteri legali del procedimento presuntivo siano stati violati.

Il Fatto

Il ricorrente era creditore di una società per una fornitura di materiale, a fronte della quale erano state emesse fatture per un importo complessivo di circa 138.000 euro. Il debitore aveva alienato un proprio bene immobile a due congiunti. La società creditrice ha quindi esperito azione revocatoria davanti al Tribunale di Massa, che ha accertato l’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione e la presunta conoscenza della situazione debitoria in capo agli acquirenti, legati da vincoli di parentela con l’alienante.

La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 2697, 2729 e 2901 cod. civ. Si è costituita la società controricorrente.

La Motivazione della Corte

I giudici di appello hanno accertato che il credito è sorto prima dell’atto di disposizione, considerando anche i tempi di pagamento delle fatture che lo provavano. Hanno quindi ritenuto che l’atto fosse volto a eludere la garanzia patrimoniale del creditore, anche perché il debitore non aveva dimostrato di possedere altri beni e l’immobile venduto era l’unico del suo patrimonio.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha premesso che, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, era sufficiente la generica consapevolezza di arrecare danno. Tale consapevolezza è stata presunta in capo all’acquirente dal rapporto di parentela con il debitore, trattandosi della madre convivente che abitava nell’immobile compravenduto.

Il ricorrente ha censurato questa ratio con un unico motivo, dolendosi dell’insufficienza della motivazione rispetto alle doglianze d’appello: la natura onerosa dell’atto, la sua anteriorità al credito e l’assenza di indizi sull’elemento soggettivo dell’acquirente. La Corte ha giudicato il motivo infondato.

Il Collegio ha rilevato che la sentenza impugnata espone chiaramente le ragioni della decisione, basate sull’accertamento in fatto dell’anteriorità del credito e sulla presunzione derivante dalla relazione di parentela. Le censure, per il resto, si traducono nel tentativo di una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Infine, la Corte ha osservato che, anche a voler ravvisare una censura sull’erronea interpretazione delle norme del procedimento induttivo, il motivo non indica quali criteri legali della presunzione siano stati violati né quali avrebbero dovuto essere utilizzati. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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