Definizione agevolata liti tributarie locali: facoltà dell’ente e decorrenza effetti DOCFA (Cass. civ. Sez. V n. 9718 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che rinvia alle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, non impone agli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ma ne configura una mera facoltà discrezionale, espressione dell’autonomia impositiva locale riconosciuta dagli artt. 117 e 119 Cost. Il diniego opposto dall’ente a fronte dell’istanza di definizione non è pertanto sindacabile nel merito della scelta. Quanto alla ruralità dei fabbricati, la classificazione catastale costituisce elemento determinante ai fini dell’esenzione; la variazione conseguita con procedura DOCFA spiega effetti dalla data della denuncia, e non dal quinquennio antecedente, che è riservato alle sole domande di variazione ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011.

Il Fatto

Il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022. Il Comune non dava seguito all’istanza, ritenendo che l’estensione dell’istituto alle controversie che lo vedevano parte fosse una propria facoltà regolamentare, non esercitata. Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego.

Parallelamente pendeva il giudizio di cassazione su un avviso ICI relativo all’anno 2009, concernente tre serre. Il ricorrente era stato in primo grado vittorioso sul presupposto del carattere rurale dei beni, come da dichiarazione DOCFA del 10 agosto 2012; la decisione di appello era stata impugnata dall’ente territoriale. La Corte riuniva l’esame delle due questioni.

La Motivazione della Corte

Sull’impugnazione del diniego, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui i Comuni hanno una mera facoltà, come tale discrezionale, di aderire alla definizione agevolata. L’argomento letterale fondato sull’uso dell’indicativo “stabilisce” è isolato e fragile; va privilegiata una lettura sistematica, coordinata con le normative condonistiche coeve, che confermano l’autonomia impositiva degli enti locali. Il legislatore, ove avesse voluto imporre l’adesione, lo avrebbe detto esplicitamente. Sussiste dunque una discrezionalità sull’an, che assorbe quelle sul quantum e sul quomodo.

Quanto al merito catastale, la Corte ribadisce che ai fini della non assoggettabilità ad ICI dell’immobile rurale è decisiva la classificazione catastale regolarmente annotata. Se l’immobile è iscritto in categoria diversa, grava sul contribuente l’onere di impugnare l’atto di classamento; specularmente, il Comune deve impugnare l’attribuzione della categoria per pretenderne l’assoggettamento.

La peculiarità del caso è che il riconoscimento della ruralità seguiva a una procedura DOCFA, e non a una domanda di variazione ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011. Solo quest’ultima produce effetti dal quinquennio antecedente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013. La variazione DOCFA opera invece dalla data della denuncia, con decorrenza per gli anni successivi. L’effetto retroattivo non può quindi risalire all’anno 2009, anteriore alla dichiarazione del 10 agosto 2012. L’iscrizione provvisoria in categoria D/8 del 23 novembre 2011, pur non impugnata, poteva essere superata dalle successive variazioni, ma l’efficacia di queste resta ancorata alla denuncia.

La Corte esclude inoltre la rilevanza del giudicato esterno invocato dal contribuente. Il rilievo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta integralmente la sentenza asseritamente passata in giudicato. Nel merito, la pronuncia riguardava altro anno di imposta e si fondava su valutazioni giuridiche, che non passano in giudicato autonomamente rispetto alla domanda cui accedono.

Il ricorso va pertanto accolto nel secondo motivo, con assorbimento del quarto e del quinto, inammissibilità del terzo e infondatezza del primo. Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del grado seguono la soccombenza, mentre la compensazione di quelle di merito è giustificata dal consolidarsi dell’orientamento dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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