Compensazione delle spese tributarie e leale autotutela dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 18474 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in autotutela non consegue necessariamente la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La compensazione integrale è consentita quando l’annullamento non derivi da una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione, ma risponda a un comportamento processuale conforme al principio di lealtà di cui all’art. 88 cod. proc. civ., in presenza di obiettiva complessità della materia. La motivazione richiesta dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è soddisfatta quando il giudice indichi le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione. Quest’ultima può essere disposta anche per il grado di appello in ragione della parziale soccombenza dell’appellante.

Il Fatto

La contribuente proponeva ricorso avverso un atto di pignoramento presso terzi, notificatole in forza di tre cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria, già impugnate in separati giudizi. Il giudice di primo grado dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario e l’inammissibilità del ricorso per il resto, compensando le spese tra le parti nella misura del 75% e condannando la contribuente alla rifusione del restante 25%.

La contribuente appellava limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la condanna dell’agente della riscossione o, in subordine, la compensazione integrale. La CGT di secondo grado accoglieva il motivo subordinato, disponendo la compensazione integrale delle spese di primo grado, sul rilievo che i procedimenti relativi agli atti presupposti erano stati definiti con provvedimento di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Contro tale sentenza la contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR disposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi senza idonea motivazione. La ricorrente rappresentava che le tre cartelle erano state annullate prima della conclusione del giudizio di primo grado a seguito di provvedimento di sgravio e che con l’atto di appello era stato eccepito il giudicato nel frattempo intervenuto nei giudizi riguardanti le cartelle annullate.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il giudice di appello ha indicato le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione, individuandole nella definizione dei procedimenti relativi agli atti presupposti mediante estinzione per cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in autotutela, non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dal momento della sua emanazione. In tal caso l’annullamento costituisce un comportamento processuale conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione. A sostegno sono richiamate Cass. n. 22231 del 2011, n. 7273 del 2016, n. 19947 del 2010 e n. 3950 del 2017.

La Corte ha inoltre rilevato che la stessa contribuente aveva formulato in via subordinata, nell’atto di appello, la richiesta di integrale compensazione delle spese di primo grado; il giudice di appello, nel ritenere fondata tale domanda, ha disposto conseguentemente, in ragione della parziale soccombenza dell’appellante, anche la compensazione integrale delle spese del grado di appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata costituzione dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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