Operazioni fatturate inesistenti e riparto dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 20744 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve all’onere di provare l’inesistenza dei costi fatturati anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, non essendo richieste prove certe e inconfutabili. Il giudice tributario di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio ed esternare in motivazione i risultati del giudizio; solo se li ritiene dotati dei caratteri dell’art. 2729 cod. civ. può esaminare la prova contraria. Adempiuto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti. La censura che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione del fatto o una inferenza probabilistica alternativa è inammissibile in cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011, recuperando a tassazione un maggior reddito d’impresa ai fini IRPEF, un maggior valore della produzione ai fini IRAP e l’IVA indebitamente detratta. Il recupero scaturiva dal disconoscimento della detraibilità di costi documentati da fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti, emesse da due società appaltatrici.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Reggio Emilia, deducendo la propria estraneità ai rapporti con le società e l’affidamento incolpevole. La C.t.p. accoglieva il ricorso, ritenendo documentati i lavori eseguiti mediante contratti di appalto, preventivi e dettagli di lavorazione. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla C.t.r. dell’Emilia-Romagna, che reputava infondato l’accertamento. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare la distinzione tra inesistenza oggettiva dell’operazione fatturata — fattura «mera espressione cartolare di un’operazione mai venuta in essere» — e inesistenza soggettiva, in cui le operazioni esistono ma la fattura è emessa da soggetto diverso da quello reale. Nel primo caso, che rileva nella specie, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare l’inesistenza oggettiva dei costi; nel secondo opera la disciplina dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Sul piano probatorio la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura costituisce, di regola, titolo per la detrazione e la deduzione, sicché spetta all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni del diritto. Tale dimostrazione può consistere in presunzioni semplici, che non sono collocate su un piano subordinato rispetto alle altre fonti di prova e possono essere poste a fondamento del convincimento anche in via esclusiva, alla stregua degli art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.
Il giudice di merito è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi dell’Ufficio ed a esternarne gli esiti in motivazione; solo dopo averli riconosciuti gravi, precisi e concordanti può dare ingresso alla prova contraria del contribuente, onerato ex art. 2697, comma secondo, cod. civ., senza che a tal fine bastino la regolarità formale delle scritture o le evidenze dei pagamenti. La Corte richiama sul punto i requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e precisa che la denuncia di falsa applicazione della norma presuppone l’indicazione puntuale del ragionamento presuntivo che si assume irrispettoso dei paradigmi di gravità, precisione e concordanza, non potendosi tradurre nella mera prospettazione di una diversa ricostruzione della quaestio facti.
Nel caso concreto la C.t.r. ha correttamente individuato le regole di riparto dell’onere probatorio e i motivi dell’Agenzia si risolvono in una contrapposizione di diversi elementi indiziari, la cui valenza era stata espressamente disattesa: le censure sono pertanto inammissibili sotto tale profilo. Quanto al secondo motivo, non è ravvisabile alcuna anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché la sentenza espone compiutamente l’iter logico; né sussiste ultrapetizione, in quanto il giudice può desumere dalla prova argomenti non espressamente invocati dalla parte cui giovano. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite.
Nota della Redazione
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